dichiarazione integrativa

Anche la dichiarazione integrativa riduce i termini di accertamento

I contribuenti che da un lato documentano le operazioni tramite fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi e dall’altro garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni, se di importo superiore a 500 euro, secondo le modalità previste dall’art. 3 comma 1 del DM 4 agosto 2016, beneficiano della riduzione di due anni termini di decadenza dell’accertamento previsti dall’art. 43 comma 1 del DPR 600/73 e dall’art. 57 comma 1 del DPR 633/72. A prevederlo è l’art. 3 del D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127.

I due presupposti devono essere comunicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi con riguardo ad ogni periodo d’imposta: nel modello Redditi SC e Redditi ENC va barrato il rigo RS269 mentre nel modello Redditi PF e SP va barrato il rigo RS136.

Nel caso in cui si ometta di indicare l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza dell’accertamento, la riduzione con riguardo a quel periodo d’imposta non trova applicazione. Nel caso in cui si presenti una dichiarazione integrativa, barrando quindi la relativa casella, è possibile rimediare a questa situazione?

La Cassazione si è espressa in più occasioni (Cass. 6 giugno 2018 n. 14550 e Cass. 29 ottobre 2021 n. 30827) precisando che le dichiarazioni dei redditi non sono emendabili nel caso in cui la modifica riguardi l’esercizio di un’opzione offerta dal legislatore, in quanto espressione di una volontà negoziale. Questa impostazione si applica anche alla fruizione di agevolazioni fiscali, per le quali il legislatore subordina la loro concessione a una precisa manifestazione di volontà del contribuente (Cass. 15 dicembre 2017 n. 30172 e 22 gennaio 2013 n. 1427). Considerando che la scelta di usufruire di regimi agevolativi in dichiarazione è equiparata ad un atto negoziale, come tale si può modificare solo in presenza di dolo, violenza o errore (principio di diritto n. 13/2018).

Tuttavia, barrando la casella del rigo RS269/RS136 del modello REDDITI si comunica l’esistenza dei presupposti per beneficiare di una disposizione agevolativa, e non si evidenzia una specifica volontà negoziale. Per questo motivo, sembra possibile rimediare all’omissione di non aver barrato le caselle indicate presentando una dichiarazione integrativa, versando la sanzione di 250 euro, ricorrendo anche al ravvedimento operoso.

Con riguardo ai termini di accertamento, l’art. 1 comma 640 della L. 190/2014 ha stabilito che tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa, i termini di decadenza per l’accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA si considerano a decorrere dalla dichiarazione integrativa stessa, “limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione”. Per questo motivo, i termini di accertamento ridotti di due anni vanno considerati dalla data di trasmissione della dichiarazione integrativa.

Categoria
dichiarazioni

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