Dichiarazione infedele sanata entro il 28 febbraio
La condotta del contribuente può portare in alcuni casi alla dichiarazione infedele. Alcuni di questi casi possono essere la deduzione di costi non inerenti o non documentati, omessa tassazione dei ricavi oppure alla dichiarazione di componenti reddituali in violazione della competenza fiscale.
La presentazione di dichiarazione infedele è punita con la sanzione pecuniaria dal 90% al 180% dell’imposta dovuta (art. 1, comma 2, DL 471/97). Sebbene questo problema non sia stato affrontato dai legislatori, l’Agenzia delle Entrate nella circolare 12 ottobre 2016 n. 42, ha parificato le dichiarazioni infedeli ravvedute entro 90 giorni alle dichiarazioni inesatte punite ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 471/97, con pena fissa da 250 euro a 2.000 euro.
Tale è un’interpretazione che ha come unico scopo quello di indurre i contribuenti a procedere con il ravvedimento entro 90 giorni. La formulazione dell’art. 1 del d.lgs. 471/97, dice che, la dichiarazione infedele, anche se ravveduta dopo un solo giorno dal termine di presentazione dovrebbe essere soggetta alla sanzione del 90% ridotta. Invece, scegliendo la tesi della dichiarazione inesatta, l’importo minimo su cui calcolare la riduzione della sanzione non è il 90%, ma è di 250 euro.
Trattandosi di un ravvedimento effettuato entro i 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, la riduzione applicabile è di 1/9 del minimo (art. 13 comma l lett. a-bis) del DLgs. 472/97), quindi bisogna pagare euro 27,78 euro (250/9). Tuttavia, secondo la circolare, dovranno essere ravveduti anche eventuali versamenti del saldo e degli acconti.
Considerato che il termine di presentazione del modello REDDITI 2022 e lo stesso vale per il modello IRAP 2022 è spirato il 30 novembre 2022, il ravvedimento operoso per l’infedele dichiarazione con la “speciale” procedura indicata nella circolare n. 42 del 2016 scade il 28 febbraio 2023. Secondo la procedura indicata dalla circolare, entro il 28 febbraio 2023 il contribuente deve:
- presentare il modello REDDITI 2022 integrativo correggendo l’infedeltà;
- pagare 27,78 euro per l’infedeltà;
- pagare le imposte e gli interessi legali (si ricorda che dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale è pari al 5% per effetto del DM 13 dicembre 2022);
- ravvedere le sanzioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97.
Si sottolinea che le sanzioni per il ritardato pagamento è pari al 15% ridotta a 1/15 per giorno di ritardo se questo è contenuto nei 14 giorni, 15% se il ritardo è compreso tra i 15 e i 90 giorni, al 30% negli altri casi. Per quanto riguarda il codice tributo da utilizzare nel modello F24 non si trovano chiarimenti ufficiali, per cui sembra corretto utilizzare il codice della sanzione connessa al tributo.
Infine, sempre secondo la circ. n. 42 del 2016, rimangono ferme le altre sanzioni da dichiarazione inesatta, che non danno luogo a infedeltà.
Dopo il 28 febbraio 2023, la dichiarazione infedele riemerge a tutti gli effetti, quindi il ravvedimento, da un lato, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta, dall’altro, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti, rimanendo comunque necessario pagare le imposte, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.