bonus investimenti

La dicitura nei DDT e il bonus investimenti

Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01787 del MEF, in un question time in Commissione Finanze alla Camera, è stato affermato che al fine del riconoscimento del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020, non è necessaria l’indicazione della specifica dicitura nei DDT nel caso in cui la fattura contenga espressamente i riferimenti dei DDT nel quale l’indicazione è stata omessa. Tale risposta contrasta con quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 270/2022 che aveva previsto l’obbligo di indicare nei DDT la relativa dicitura.

Il comma 1062 dell’art. 1 della L. 178/2020 prevede che i soggetti che hanno beneficiato del credito d’imposta investimenti devono conservare, pena la revoca dello stesso, la documentazione utile a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e che “a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter”.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/2021, ha precisato che se nelle fatture o negli altri documenti di acquisto non è stato indicato il corretto riferimento normativo, è possibile regolarizzare questi documenti prima dell’inizio delle attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Successivamente, con risposta a interpello n. 270/2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il comma 1062 stabilisce che “i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tale scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. Va da sé che la medesima funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali il «documento di trasporto», per i quali resta fermo il predetto obbligo”.

Nell’interrogazione parlamentare qui esaminata è stato affermato che la risposta dell’Agenzia sia “forzata ed eccessivamente estensiva”, in quanto considerando che l’intento della norma è quello di dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolati, i ddt citati nelle fatture contengono il riferimento richiesto. In questo modo, molte imprese rischiano di vedersi revocare il credito d’imposta, anche se hanno agito in buona fede. Nella risposta n. 5-01787 si è quindi chiarito che tra i documenti idonei ad assolvere le funzioni dell’effettivo sostentamento del costo e della corretta determinazione dell’importo, oltre alla fattura, vanno considerati anche i documenti di trasporto che certificano la consegna del bene e dove rimane comunque l’obbligo di riportare il riferimento alle disposizioni agevolative.

Quanto previsto, come chiarito dall’Agenzia, si considera tuttavia rispettato se la fattura contenente il riferimento alle disposizioni dell’art. 1 commi da 1054 a 1058-ter della L. n. 178/2020, richiami in modo chiaro il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

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