crediti da detrazioni edilizi

Crediti da detrazioni edilizie non compensabili con ruoli superiori a 100.000 euro

A partire dal prossimo 1.07.2024, come stabilito dall’art. 37 comma 49-quinquies del DL 223/2006, introdotto dalla L. 213/2023 e sostituito dall’art. 4 comma 2 del DL 39/2024, non sarà più possibile operare compensazioni con ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro.

Il divieto opera senza previsione di limiti, nel senso che se il contribuente dispone di un credito di 150.000 euro in presenza di 120.000 euro di ruoli scaduti, non può compensare le parte eccedente di 30.000 euro, senza aver prima estinto completamente il ruolo.

Questo divieto di compensazione si differenza sia rispetto a quello previsto dall’art. 31 del DL 78/2010 (ruoli superiori a 1.500 euro) sia da quello disciplinato dall’art. 121 comma 3-bis del DL 34/2020 introdotto dall’art. 4 comma 1 del DL 29 marzo 2024 n. 39 (compensazioni di crediti derivanti da detrazioni edilizie con ruoli superiori a 10.000 euro). Assonime, con la circolare n. 12/2024, ha precisato che è possibile pagare parzialmente alcuni importi al fine di ridurre il debito complessivo al di sotto dei 100.000 euro previsti, senza dimenticare il divieto imposto dall’art. 31 del DL 78/2010.

Con la risposta n. 136 pubblicata nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se il contribuente ottiene una dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 e in presenza di crediti relativi a contributi previdenziali e INAIL, il divieto di compensazione non trova applicazione. È possibile presentare la dilazione solo se le somme sono già affidate alla riscossione. Naturalmente, la sospensione giudiziale del ruolo o la sentenza di accoglimento del ricorso, anche se appellata, fanno decadere il divieto di compensazione.

Dopo quanto stabilito dal DL 29 marzo 2024 n. 39, il divieto trova applicazione anche con riguardo ai ruoli che derivano dagli avvisi di recupero dei crediti di imposta ex art. 38-bis del DPR 600/73 quindi, in sostanza, ogni credito di natura agevolativa. Questo aspetto differenza ulteriormente questo divieto con quello stabilito dall’art. 31 del DL 78/2010 considerando che tale norma si riferisce alle imposte erariali, sia per i ruoli scaduti che per i crediti di imposta compensabili. Per questo, i ruoli che scaturiscono dal mancato riconoscimento di crediti agevolativi (quadro RU), non causano il divieto di compensazione ed è possibile compensare crediti di natura agevolativa anche in presenza di ruoli per imposte erariali.

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bonus

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