Il codice tributo per il “bonus carburante” autotrasporto luglio 2022
La Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) con l'art. 1, comma 296, ha esteso alle spese sostenute per l'acquisto di gasolio nel mese di luglio 2022 il contributo previsto dall'art. 14, comma 1, lett. a), terzo periodo, DL n. 144/2022, riconoscendo un credito d'imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta a favore delle imprese esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t iscritte nell'Albo autotrasportatori di beni per c/terzi di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1, D.Lgs n. 504/95.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha da poco definito le modalità operative per utilizzare questo credito d’imposta con il Decreto 31.5.2024, n. 263. Si ricorda che per beneficiare di questa agevolazione i soggetti dovevano presentare la domanda entro il 13.12.2023, tramite la piattaforma gestita dall'Agenzia delle Dogane, contenente i file delle fatture e quello delle targhe dei veicoli riforniti.
Il MIT, una volta verificato le domande pervenute, ha inviato l'elenco delle imprese beneficiarie dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta spettante, oltre che eventuali variazioni e revoche, all’Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate, elaborando i modelli F24 presentati, ha il compito di verificare che il contribuente compaia nell'elenco dei beneficiari e che il credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo presente nell’elenco (art. 5, comma 2, DM 31.5.2024).
Il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione con il mod. F24, che va presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), 10 giorni dopo aver trasmesso l’elenco.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 41/E del 24.07.2024, ha istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione: “7060 - Credito d'imposta per l'acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. Nell’anno di riferimento, va indicato il 2022, anno in cui la spesa è stata sostenuta.
Il credito d’imposta rileva ai fini IRPEF, IRES e IRAP oltre che ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Per verificare infine l’ammontare del credito, è possibile accedere al proprio Cassetto fiscale disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia.