bonus investimenti 4.0

Bonus investimenti 4.0: la comunicazione via PEC al GSE

Come stabilito dal decreto MIMIT del 24.04.2024, il GSE ha pubblicato i modelli utilizzabili al fine di compensare i crediti d’imposta per gli investimenti del piano transizione 4.0. 

Come previsto dall’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024, è necessario inviare la comunicazione preventiva (una volta terminati gli investimenti la comunicazione andrà aggiornata) indicando l’importo degli investimenti che si intendono effettuare e la suddivisione del credito, con riguardo agli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024. Diversamente, per gli investimenti realizzati dal 1.01.2023 (1.01.2024 per il credito R&S) al 29.03.2024, si deve presentare solo la comunicazione una volta terminato l’investimento.

Per questo motivo, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione. Il “Modulo 1” contenuto nell’Allegato 1 al DM 24 aprile 2024 e on line sul sito del GSE, va utilizzato in caso di investimenti in beni strumentali nuovi, finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, mentre il “Modulo 2” contenuto nell’Allegato 2, serve in caso di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Il GSE, con il comunicato, ha precisato che per compilare i modelli va utilizzato Acrobat Reader autorizzando l’esecuzione del Javascript. Ogni file va poi firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority e inviato tramite PEC all’indirizzo: transizione4@pec.gse.it

Tramite un ulteriore comunicato, il GSE ha precisato che nell’oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC è necessario indicare “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”, nel caso di comunicazione preventiva o “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”, in caso di comunicazione di completamento.

In assenza di specifiche istruzioni per la compilazione, nel “periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA)”, si pensava potesse essere utile indicare quale mese iniziale quello di “avvio dell’investimento”, inteso come “la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto dell’investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima” (circolare n. 34/2016 Agenzia delle Entrate). Adesso, con la Risoluzione 25/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che come anno di riferimento si deve indicare l’anno di completamento dell’investimento agevolato presente nella comunicazione inviata.

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bonus

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