13 luglio 2024

Criticità concordato preventivo biennale

Se non si pagano le imposte dovute una volta aver aderito al concordato preventivo biennale, si decade dall'accordo con il Fisco.

13 luglio 2024

Nuovi codici atto per le formalità immobiliari

L’Agenzia delle Entrate renderà disponibili le nuove codifiche per l'esecuzione di formalità nei registri immobiliari a partire dal 30 settembre.

12 luglio 2024

Omessi versamenti ritenute e Iva

Le modifiche del D.lgs. 87/2024 ("decreto Sanzioni"), in vigore dal 29.06.2024, apportate ai reati di omesso versamento delle ritenute e dell’Iva, in applicazione del principio del favor rei, hanno ripercussioni sia per le violazioni commesse in passato, sia per i procedimenti pendenti.

12 luglio 2024

Esclusioni dal concordato preventivo biennale

In base all’art. 10, c. 2 D.lgs. 13/2024, il contribuente (Isa o forfetario) che ha debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate pari o superiori a 5.000 euro, compresi sanzioni e interessi, o per contributi previdenziali definitivamente accertati, non può accedere al concordato preventivo biennale.

11 luglio 2024

Allineamento alle indicazioni fornite

L’art. 3 D.lgs. 87/2024 stabilisce che i contribuenti che si allineano alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con circolari e interpelli provvedendo, entro i 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta dovuta, non possono essere sanzionati.

11 luglio 2024

Concordato preventivo

La Commissione Finanze del Senato propone alcune condizioni al fine di rilasciare parere favorevole al decreto delegato correttivo sul concordato preventivo biennale, tra le quali l’introduzione di una flat tax da applicare sul reddito incrementale oggetto dell’accordo con il Fisco, e il rinvio del versamento dell’acconto l’anno successivo.

10 luglio 2024

Tassate le plusvalenze sulle criptoattività

Le istruzioni ministeriali del quadro RT del modello Redditi precisano che le plusvalenze realizzate per cessione, permuta o rimborso sono interamente tassabili se superiori all’importo di 2.000 euro su base annuale.

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