Affrancamento dei terreni
I soggetti che al 1.01.2023 possedevano terreni (edificabili e non) al di fuori del regime d’impresa hanno la possibilità di usufruire di quanto previsto dall'art. 1, cc. 107 e segg. della legge di Bilancio 2023, rideterminando il valore e versare l’imposta sostitutiva al 16%. È opportuno che l’asseverazione della perizia venga fatta prima dell’atto di trasferimento.
Assegnazioni e utili distribuiti
Le società di persone possono fruire dell'assegnazione agevolata di immobili ai soci, anche se il trattamento fiscale dell’eventuale valore “sottozero” in capo al socio assegnatario presenta alcune criticità.
Rottamazione-quater senza compensazione
Il c. 242 L. 197/2022, nel definire le 3 modalità di versamento possibili per la rottamazione quater, esclude, il versamento e la compensazione, tramite Modello F24, disciplinate dall’art. 17 D.Lgs. 241/1997.
Pagamenti a rate degli Isa
In una Faq pubblicata sul proprio sito, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili due schemi, uno per i titolari di partita Iva, l'altro per i non titolari, per ricordare i giorni, il numero di rata e i mesi entro i quali effettuare i pagamenti a rate degli Isa e, in corrispondenza, gli eventuali interessi.
Ricostruzione nei territori colpiti dalle alluvioni
Il D.L. 5.07.2023, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5.07.2023 n. 155, ha chiarito le misure da adottare per la ricostruzione dei beni pubblici e privati, oltre che per la tutela ambientale dei territori colpiti dalle alluvioni verificatesi a partire dal 1.05.2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
Assegnazioni e rilevanza Iva
Il MEF ha ricordato che l’assegnazione di immobili, acquistati in esenzione Iva, è fuori campo Iva e si applicherà quindi l’imposta di registro. La base imponibile dell’assegnazione inoltre, si determina assumendo il prezzo di acquisto del bene, ossia il valore residuo alla data dell’assegnazione (tenendo conto delle spese incrementative e del deprezzamento).
Definizione delle controversie fino a 50.000 euro
In presenza di controversie che hanno per oggetto un'imposta non superiore a 50.000 euro, il contribuente notifica all'Agenzia un ricorso-reclamo, la quale ha 90 giorni per esaminarlo. Scaduti i 90 giorni, il contribuente può depositare il ricorso presso la Corte di giustizia tributaria che lo iscrive a ruolo, senza che la procedura di mediazione si sia conclusa in modo positivo.