Sospensione versamenti per alluvione nel 770/2024
In occasione della scadenza per la presentazione del modello 770/2024 il prossimo 31/10/2024, si ricorda che il quadro ST e il quadro SX1 presentano delle novità.
Sanzione tributaria
Il decreto di riforma delle sanzioni tributarie (D.lgs. 87/2024) stabilisce che il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’Amministrazione competente con i documenti di prassi riconducibili alle tipologie di cui all’art. 10-sexies, c. 1, lett. a) e b) L. 212/2000 non è punibile se provvede entro i successivi 60 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta. La violazione deve riguardare un’oggettiva incertezza sulla portata e ambito della norma tributaria.
Ravvedimento e cumulo giuridico
Tramite il D.lgs. 87/2024 sono state apportate modifiche al cumulo giuridico e tra queste la possibilità di applicare la sanzione unica ex art. 12 D.lgs. 472/1997 al ravvedimento operoso in relazione al singolo tributo e al medesimo periodo d’imposta.
Anticipazioni sulla legge di bilancio 2025
Il bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie si divide e dal 1.01.2025 l’aliquota del 50% resterà solo per i lavori attinenti la “prima casa”, mentre per le seconde case l’aliquota seguirà il percorso tracciato in una norma del D.L. 30/2024.
Sanatoria e accesso al CPB
Dal 14.10.2024 i contribuenti troveranno nel cassetto fiscale una scheda di sintesi con la tabella contenente gli elementi informativi utili del contribuente, nonché il calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per l’eventuale adesione all’opzione di ravvedimento con un minimo di 1.000 euro per anno.
Versamenti in eccesso dell’acconto del Tfr
In una Faq pubblicata, l’Agenzia delle Entrate ha informato che l'eccedenza del versamento può essere usata in compensazione, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 1627. Se le ritenute versate si riferiscono all'anno successivo a quello di maturazione del credito, va indicato il codice tributo 6781.
Versamenti per concordato preventivo
Nella risposta alla Faq n.1 pubblicata sul proprio sito Internet l’8.10.2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che coloro che aderiranno al concordato preventivo, entro il 30.11.2024, dovranno versare almeno la maggiorazione del 10% prevista dall'art. 20 D.Lgs. 13/2024 ai fini delle imposte sui redditi e quella del 3% ai fini dell'Irap anche se dalla dichiarazione redditi del periodo d'imposta 2023 non emergono importi dovuti a titolo di acconto per il 2024.