24 febbraio 2025

Credito d’imposta 5.0

Il decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024) ha modificato la norma istitutiva del credito d’imposta 5.0 (art. 38, c. 2 D.L. 19/2024), ricomprendendo così gli investimenti realizzati dall’1.01.2024 fino alla data precedente all’invio della comunicazione preventiva (7.08.2024).

24 febbraio 2025

Trasferimento dei beni nelle cessioni intracomunitarie

Dal 1.09.2024, l’operatore nazionale che ha affidato al cessionario il trasporto intracomunitario della merce venduta, corre il rischio della sanzione se non riesce a reperire entro il termine di 90 giorni dalla consegna la prova dell’avvenuto trasferimento dei beni oltre confine, in quanto la sanzione pari al 50% dell’Iva è estesa alle cessioni intracomunitarie effettuate senza avere prova del trasporto, se regolarizzate entro i successivi 30 giorni.

24 febbraio 2025

Liquidazione societaria e calcolo dell’imposta

Tramite il D.Lgs. 192/2024, dalle liquidazioni che hanno avuto inizio dopo il 31.12.2024, il reddito di ogni esercizio si calcola in via definitiva applicando le regole di tassazione ordinaria a seconda del tipo di società e di contabilità adottata.

22 febbraio 2025

Società agricole e bilancio

La società agricole costituite sotto forma di società di persone diversa dalla società semplice o società di capitali, anche se svolgono in via esclusiva le attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., sono soggette all’obbligo della tenuta delle scritture e dei documenti contabili.

22 febbraio 2025

Contributo di solidarietà sugli extraprofitti

La Corte di Giustizia Ue sta valutando la legittimità del contributo di solidarietà sugli extraprofitti con riguardo all’estensione del perimetro soggettivo degli operatori economici colpiti.

22 febbraio 2025

Rottamazione quater

I riammessi alla rottamazione-quater riceveranno un nuovo piano dei pagamenti che andrà a sostituire integralmente quello originario.

21 febbraio 2025

Sanzioni per dichiarazioni omesse

Con le modifiche apportate dal D.Lgs. 87/2024 all’art. 1 D.Lgs. 471/1997, in caso di omessa presentazione dei modelli di dichiarazione la sanzione amministrativa applicata passa dal 120%-240% delle imposte dovute con minimo di 250 euro alla percentuale fissa del 120%.

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