Tassazione delle plusvalenze su cripto-attività dal 1° gennaio 2025
In merito alle plusvalenze relative alle cripto-attività secondo l’art. 4 del Ddl. di bilancio 2025, dal prossimo 1° gennaio si dovrebbe applicare l’imposta sostitutiva con aliquota del 42% anziché quella attuale con aliquota del 26%.
A questi fini, si applica l’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, che prevede l’imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, purché le somme guadagnate non ammontino, complessivamente, a un totale inferiore ai 2.000 euro.
Secondo le indicazioni fornite dalla circ. Agenzia delle Entrate 27 ottobre 2023 n. 30, si ricorda che:
- lo scambio tra valute virtuali è esente come lo scambio tra NFT (anche diversi);
- mentre risulta tassato l’utilizzo di una cripto-attività per l’acquisto di un bene o servizio, l’utilizzo di una valuta virtuale per l’acquisto di un NFT e la conversione di una valuta virtuale in euro o in altre valute FIAT.
Come chiarito dalla circ. n. 30/2023, in caso di scambio tra cripto-attività aventi medesima funzionalità economica, il valore di acquisto da attribuire alla cripto-attività acquisita per effetto dello scambio corrisponde al valore di carico in euro della cripto-attività ceduta in permuta.
Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR:
- le plusvalenze di cui all’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;
- i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.
Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero.
Tale nuova maggiore imposizione potrebbe essere giustificata adottando come metro di paragone l’imposizione sui dividendi percepiti dalle persone fisiche. Infatti, in questi casi, l’aliquota del 26%, precedentemente prevista anche per le cripto-attività, prevede come presupposto l’esistenza di un’imposta sui redditi assolta sulla medesima ricchezza da parte della società che eroga il dividendo.
Infine, va evidenziato come la formulazione tecnica utilizzata dal Ddl. di bilancio 2025 sia tale per cui viene incrementata al 42%, in relazione alle plusvalenze su cripto-attività, l’aliquota dell’imposta sostitutiva da cui all’art. 5 del DLgs. 461/97, ovvero quella prevista nell’ambito del regime della dichiarazione. In virtù del fatto che l’art. 6 del DLgs. 461/97, in tema di risparmio amministrato, rinvia all’imposizione di cui all’art. 5, si dovrebbe dedurre che il prospettato incremento del prelievo graverebbe anche sui contribuenti che decidono di adottare tale modalità di tassazione, canalizzata per il tramite degli intermediari.