Tax credit energia e gas del II trimestre: i nuovi codici tributo
Per aiutare le imprese nell’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023, l’art. 4 del DL 34/2023 ha riproposto alcune misure agevolative per compensare in modo parziale il maggior onere sostenuto dalle imprese.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E/2023 ha quindi istituito i quattro nuovi codici tributo per utilizzare i crediti d’imposta energia e gas per il secondo trimestre 2023 tramite modello F24.
I soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta sono, nel dettaglio:
- 7015 Imprese energivore: 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata (o autoconsumata) ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023
- 7016 Imprese non energivore: 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023
- 7017 Imprese gasivore: beneficiano di un credito d’imposta equivalente al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023
- 7018 Imprese non gasivore: credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2023
È possibile utilizzare i crediti solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997 tramite modello F24 entro il 31.12.2023, oppure cederli interamente a terzi.
Come previsto per le precedenti misure agevolative, per compilare correttamente il modello F24 è necessario indicare il codice tributo nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati”. Se invece l’impresa deve riversare il credito non spettante, l’importo andrà riportato nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, infine, va riportato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.