Per la non imponibilità della cessione INTRA UE è necessario il VIES
Con la risposta all’interpello n. 230 l’Agenzia delle Entrate, si è espressa sugli effetti derivanti dalla mancata iscrizione al VIES del cessionario Ue in una vendita di beni destinati in un altro Stato membro.
Se manca l’iscrizione al VIES si determina l’assoggettamento a IVA in Italia della cessione effettuata dal soggetto passivo nazionale. Non vi sarebbero, infatti, oltre che uno dei requisiti per effettuare una cessione non imponibile ex art. 41 comma 1 lett. a) del DL 331/93 neppure quelli per avvalersi della disciplina delle vendite a distanza ex art. 41 comma 1 lett. b), se manca il requisito soggettivo del cessionario.
Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda una società italiana che effettua cessioni di beni nei confronti di soggetti ubicati in diversi Stati membri dell’Ue. Come prima azione prima della vendita, la società cedente verifica che il numero di partita IVA di ciascun cessionario sia presente nella banca dati VIES, riscontrando come alcuni di questi non siano iscritti.
Nella fattispecie, la società italiana ritiene che non sia applicabile la disciplina delle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 comma 1 lett. a) del DL 331/93, ma che sia applicabile la normativa sulle vendite a distanza di cui alla successiva lettera b). Di questo viene chiesta conferma all’Agenzia delle Entrate presentando istanza d’interpello.
L’Amministrazione finanziaria concorda sul fatto che non ricorrano i requisiti per qualificare la vendita come cessione intracomunitaria e rimarca che è necessario che il cessionario sia in possesso di un numero di identificazione IVA valido e iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione.
Questo in aggiunta agli altri requisiti richiesti per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie come il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, onerosità dell’operazione, effettiva movimentazione dei beni dall’Italia a un altro Stato membro.
In merito alla valenza del VIES nell’ambito di una cessione intra Ue, sono chiare anche le Note esplicative sui “Quick fixes 2020”. Il paragrafo 4.3.4, in merito all’applicazione dell’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce, riporta che “è rilevante solo il numero di identificazione IVA che dispone di un prefisso con cui può essere identificato lo Stato membro che lo ha attribuito. Questo è l’unico numero di identificazione IVA che lo Stato membro di identificazione include nella banca dati VIES e quindi l’unico numero di identificazione IVA che il cedente è in grado di verificare’’.
Con la risposta all’interpello viene ribadita la valenza sostanziale del VIES conseguente alle modifiche apportate dalla direttiva 2018/1910/Ue. L’Agenzia delle Entrate non concorda, invece, con la società istante in merito al fatto che, in carenza dei requisiti per la non imponibilità di cui all’art. 41 comma lett. a) del DL 331/93, possa essere fatta valere quella di cui alla successiva lettera b).
La risposta a interpello giunge a questa conclusione osservando che la disciplina delle vendite a distanza richiede, ai sensi dell’art. 38-bis del DL 331/93, che i beni siano spediti o trasportati a destinazione di una delle tre seguenti categorie di soggetti: persone fisiche non soggetti d’imposta;
- organismi internazionali e consolari;
- cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (fatto salvo il particolare caso delle cessioni di beni soggetti ad accisa).
Visto che dall’istanza presentata non si trovano elementi tali per concludere che i cessionari rientrino tra i soggetti appena elencati, l’Agenzia delle Entrate esclude la natura di vendite a distanza delle cessioni poste in essere. Non potendo far valere nessuna delle due deroghe che qualificherebbero la cessione come non imponibile, dovrà essere applicato dalla società nazionale l’ordinario regime di imponibilità secondo l’aliquota propria dei beni ceduti.
Per quanto non sia specificatamente espresso nella risposta all’interpello, tuttavia, il soggetto passivo cessionario – in quanto stabilito in uno Stato membro Ue – potrebbe comunque essere in possesso dei requisiti per accedere al rimborso dell’imposta assolta in Italia, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 38-bis2 del DPR 633/72.