isa

La proroga al 20 luglio dei versamenti per contribuenti ISA e forfetari

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, attraverso il comunicato stampa n. 98, ha anticipato che verrà presto emanata una disposizione normativa che prorogherà al 20.07.2023 (31.07.2023 con la maggiorazione dello 0,4%) il termine per versare le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dagli ISA, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

Rispetto allo scorso anno, dove la maggiorazione dello 0,4% si applicava con un termine diverso (20 agosto), il Consiglio nazionale dei commercialisti ha preso atto dei “cogenti vincoli di finanza pubblica” che non hanno permesso un esito diverso.

La proroga al 20.07 interessa i contribuenti che, come previsto per gli esercizi precedenti, esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Il comunicato precisa inoltre che la proroga riguarda anche i soggetti forfetari, i minimi, coloro che presentano altre cause di esclusione dagli ISA, i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e i soggetti che dichiarano redditi “per trasparenza”.

Come già chiarito con la risposta all’interpello n. 330/2019, i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR, non sono interessati dalla proroga.

La proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, quindi in particolare:

  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
  • il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF, saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
  • le altre imposte sostitutive o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
  • l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati ai fini dell’adeguamento del proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Considerando che il comunicato fa espresso riferimento anche alla dichiarazione IVA, la proroga al 20.07.2023 riguarda anche il termine di versamento del saldo IVA 2022 se non effettuato entro l’ordinaria scadenza del 16 marzo scorso. Si potrà infatti versare il saldo applicando una maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario e fino al 30 giugno, fermo restando il versamento entro il 31 luglio con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

Categoria
adempimenti

Articoli correlati

9 luglio 2024

Le comunicazioni di anomalia ISA

L’Agenzia delle Entrate ha definito le omissioni e le anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2020-2021-2022 rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili

14 novembre 2023

La proroga del versamento degli acconti: l’esclusione dei soci “trasparenti”

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti con riguardo alla proroga al 16.01.2024 del termine per il pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta concessa alle persone fisiche titolari di partita IVA

25 luglio 2023

La scadenza del 20 luglio e la maggiorazione ragguagliata a giorni

Entro il 20 luglio, i soggetti ISA o che presentano cause di esclusione, compresi minimi e forfetari possono versare le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi senza applicare la maggiorazione