La proroga del versamento degli acconti: l’esclusione dei soci “trasparenti”
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31 del 09.11.2023 ha chiarito alcuni aspetti con riguardo alla proroga al 16.01.2024 del termine per il pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta concessa alle persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi inferiori a 170.000 euro.
Con la circolare viene precisato che le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA), i contribuenti con ricavi/compensi superiori a 170.000 euro e i soggetti non persone fisiche (le società di capitali e di persone, enti commerciali e non commerciali), rimangono esclusi dalla proroga. Questi contribuenti dovranno quindi versare il secondo acconto entro il termine ordinario del 30 novembre.
Gli imprenditori titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale (non società), considerando la loro natura individuale beneficiano della proroga mentre i loro collaboratori o il coniuge del titolare, se non titolari a loro volta di una partita Iva, sono esclusi.
Mentre da una prima lettura della norma sembravano essere esclusi dalla proroga, la circolare ha confermato che anche i contribuenti che versano l’acconto in un’unica soluzione possono beneficiarne.
Vediamo nello specifico come verificare la soglia dei 170.000 euro al di sotto del quale è possibile beneficiare della proroga:
- per i lavori autonomi è necessario considerare i compensi realizzati;
- per gli imprenditori si guardano i ricavi di cui all’art. 57 del TUIR. È necessario quindi considerare tutti i ricavi indicati nell’art. 85 del TUIR, sia quelli tipici che derivano ad esempio dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi oggetto dell’attività dell’impresa, sia quelli assimilati come ad esempio i contributi in conto esercizio;
- per le imprese familiari e le aziende coniugali, nell’ammontare complessivo dei ricavi occorre considerare anche la quota destinata ai collaboratori familiari o al coniuge del titolare;
- per i contribuenti con più attività con differenti codici ATECO, è necessario prendere i ricavi e i compensi realizzati nelle diverse attività esercitate al fine di verificare il superamento della soglia prestabilita. Stesso ragionamento anche se il contribuente esercita un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa;
- per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività a esse connesse si prende come riferimento il volume d’affari risultante dal rigo VE50 (“Volume d’affari”) del modello IVA 2023.
Infine, il contribuente non obbligato a presentare la dichiarazione IVA, nell’ammontare complessivo del fatturato del 2022, deve tener conto delle operazioni certificate tramite fattura e corrispettivi. Se lo stesso soggetto svolge, oltre all’attività agricola, anche altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si considera il volume d’affari complessivo.