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Le comunicazioni di anomalia ISA

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 281202, ha definito le omissioni e le anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2020-2021-2022, rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili, che saranno oggetto di specifiche segnalazioni ai contribuenti.

Tale selezione è effettuata sui soggetti che hanno svolto un’attività soggetta agli ISA per tutte le annualità interessate dal criterio.
Secondo quanto risulta dall’Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano:

  • imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (ad esempio, sono segnalate le gravi incoerenze nell’indicatore durata delle scorte);
  • soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2023 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
  • soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA “4-Periodo di non normale svolgimento dell’attività” per i periodi 2020-2021-2022 (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende, pur non essendo tenuti alla compilazione del modello ISA);
  • soggetti che hanno utilizzato in modo anomalo le cause di esclusione per inizio e cessazione dell’attività;
  • soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA per ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro anche se i righi di riferimento del modello REDDITI 2023 non superano tale soglia;
  • enti che hanno dichiarato le cause di esclusione previste per gli enti del Terzo settore, ancorché queste non siano ancora operative per l’assenza dell’autorizzazione comunitaria;
  • imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2022, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
  • soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d’imposta 2022, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” o la condizione “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica;
  • professionisti che, per il periodo 2022, hanno indicato nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d’affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2023;
  • professionisti che, per il 2022, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2023;
  • imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2022, hanno dichiarato nel campo “F05 - Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell’anno 2022;
  • soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 che non hanno utilizzato i dati precalcolati resi disponibili nel Cassetto fiscale.

Ci sono poi alcune anomalie che riguardano specifiche attività come ad esempio:

  • le imprese che esercitano l’attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (ISA CG68U) con incongruenze, per il 2022, tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso (es. mancata indicazione dei costi sostenuti per subvezione e del valore dei beni strumentali);
  • i soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (ISA CG91U) che presentano, per il 2022, incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili (ossia hanno compilato il quadro H, relativo al lavoro autonomo, anziché il quadro F);
  • le imprese che hanno presentato l’ISA CG61U – Intermediari del commercio e che presentano per il 2022 incongruenze tra l’ISA presentato e gli elementi specifici dell’attività dichiarati (es. non è stato indicato se si tratta di agente mono o plurimandatario);
  • le imprese del settore edile che presentano incongruenze nel valore delle rimanenze finali e con il valore dei servizi resi da subappaltatori.

Se sono rilevate più anomalie per contribuente, la comunicazione segnala le tre anomalie più a rischio riscontrate.
Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente e sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è rivelata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato via mail o PEC ai recapiti disponibili. 

Possono essere forniti chiarimenti a fronte della comunicazione e precisazioni utilizzando il software che sarà reso disponibile dall’Agenzia e, se l’anomalia è fondata, gli errori e le omissioni potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento per la riduzione delle sanzioni.

Categoria
adempimenti

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