patente a punti nei cantieri

La nuova patente a punti nei cantieri

Nella circolare pubblicata n. 4/2024, l’Ispettorato del Lavoro, accompagnando la pubblicazione del DM 132/2024, ha affermato che fino al 31 ottobre le imprese e i lavoratori autonomi potranno ottenere il rilascio della nuova patente a crediti. Dal 1° novembre, quindi, per poter lavorare sarà necessario essere in possesso della patente a punti.

Nella circolare vengono individuate le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della stessa, i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale oltre alle modalità di recupero dei crediti persi.

La nuova patente, prevista dall’art. 27 del D.lgs. 81/2008, come modificato dal DL 19/2024, permette alle imprese con almeno 15 crediti, di poter operare nell’ambito dei cantieri. Sono tenuti al possesso della patente le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri. Sono invece esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ad esempio ingegneri, architetti e geometri e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Per le imprese estere invece, in assenza di un prossimo provvedimento, scatterà l’obbligo della patente anche per loro. 

Il rilascio della patente avviene in modalità telematica, accedendo al portale dell’INL che sarà operativo dal 1.10.2024 tramite SPID o CIE. In questa prima fase di applicazione e fino al 31 ottobre, è possibile inviare un’apposita autocertificazione, utilizzando il facsimile allegato alla circolare, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. In questo modo, fino al 31 ottobre sarà possibile lavorare.

Possono presentare la domanda il legale rappresentante dell’impresa o il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. 

I requisiti per ottenere il rilascio della patente sono i seguenti:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  • Obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  • DURC in corso di validità;
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), se previsto dalla normativa;
  • Certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’art. 17-bis, c. 5 e 6, D.lgs. n. 241/97, se previsto dalla normativa;
  • Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, se previsto dalla normativa.

Nel caso in cui si dichiari la sussistenza di requisiti non posseduti al momento della richiesta della patente, la stessa può essere revocata o anche sospesa, con un provvedimento del Direttore dell’Ispettorato d’area metropolitana o dell’Ispettorato territorialmente competente. Il decreto individua le casistiche in cui ciò è obbligatorio (infortuni mortali) e quelle in cui vi è un margine di discrezionalità (inabilità permanente, certificata con provvedimento dell’INAIL, o irreversibile menomazione). In entrambi i casi, è sempre necessario dimostrare la colpa grave. 

Come sopra anticipato, il numero minimo di crediti al di sotto del quale non si può lavorare è di 15 crediti. Per recuperare i crediti, saranno necessari formazione e investimenti in materia di salute e sicurezza.

Categoria
fisco

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