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Dal 2025 pagamenti rateali più favorevoli per i contribuenti

Il D.lgs. 110/2024 “Decreto sulla riscossione”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 il 7.08.2024, entra in vigore dal 1.01.2025. Tra le novità più rilevanti si segnalano nuove modalità per consentire ai contribuenti in difficoltà di poter pagare a rate e lo snellimento delle procedure e degli adempimenti connessi all'erogazione dei rimborsi fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate in presenza dell'iscrizione a ruolo di debiti a carico dei beneficiari.

In realtà il D.lgs. 110/2024 è in vigore da qualche mese anche se alcune previsioni inizieranno a decorrere solo dal prossimo anno, come appunto la parte riguardante la riscossione.

Attualmente, per le richieste presentate fino al 31.12.2024, è concessa la rateazione fino a 72 rate mensili se le somme indicate non superano € 120.000, elevabili a 120 nel caso di comprovata grave difficoltà ai sensi del D.M. 6/11/2013.

Dal prossimo anno, per i debiti inferiori o pari a € 120.000,00 è prevista una progressiva estensione del numero massimo di rate per la rateizzazione ordinaria che passa dalle attuali 72 a 120. Più precisamente, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a € 120.000,00, fino ad un massimo di:

  • 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorre dal 1° gennaio 2029.

Su richiesta del contribuente che documenta una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agente della riscossione potrà anche concedere una ripartizione mensile fino a 120 rate. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, inoltre, la rateizzazione potrà essere prorogata di una sola volta per un periodo di pari durata. Come previsto attualmente, si decade dalla rateazione dopo il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

Altra novità prevista riguarda la pianificazione delle attività dell’ente incaricato alla riscossione. Dal 1° gennaio 2025 infatti, l'Agente della riscossione dovrà svolgere la propria attività salvaguardando i propri crediti con una nuova serie di obblighi. La notifica della cartella di pagamento deve avvenire non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, mentre le informazioni relativi allo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettate nel mese precedente, devono essere trasmesse all’ente creditore entro la fine di ogni mese.

Sempre dal nuovo anno, per le quote affidate all’agente della riscossione a partire da tale data e non riscosse entro il 31.12 del quinto anno successivo all’affidamento, si dovrà procedere con il discarico dei ruoli, come suggerito dal MEF. L’Agente può comunque inviare all'ente titolare del credito la comunicazione di discarico anticipato delle suddette quote, dove vengono eventualmente rilevati la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale, l'assenza di beni del debitore aggredibili dopo gli accessi effettuati prima del discarico oppure la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero si siano concluse con esito parzialmente o completamente infruttuoso. In altre parole, almeno per il momento, non si potrà procedere con il discarico automatico generalizzato.

A tale principio si devono però poi applicare le deroghe previste dall'art. 4 del Decreto, in quanto sarà necessario verificare che al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulti sospesa la riscossione o vi siano ancora procedure esecutive o concorsuali in corso. Le risorse proprie tradizionali dell’UE, oltre che le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato, sono escluse dal discarico automatico.

Il successivo articolo 5 prevede che con il discarico automatico non si estingue il debito, il quale potrà essere riscosso in modo coattivo direttamente dall’ente impositore o per mezzo di altri soggetti individuati dal D.lgs. 446/97, in via indiretta. Tale procedura sarà ovviamente possibile fino a prescrizione del credito.

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