patente a crediti

Il DURF nella richiesta di rilascio della patente a punti

Dal 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono chiedere il rilascio della patente a crediti per poter operare all’interno dei cantieri, tramite il portale dei servizi dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL). Fino al 31 ottobre è comunque possibile, in alternativa, inviare via PEC un’apposita autocertificazione all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Considerando che entrambe le procedure richiedono l’autocertificazione dei requisiti stabiliti dall’art. 27 comma 1 del D.lgs. 81/2008, uno dei parametri che sta suscitando maggiore perplessità è quello della certificazione di regolarità fiscale ex art. 17-bis commi 5 e 6 del D.lgs. 241/97.

Nonostante la norma richieda l’obbligatorietà di tale requisito solamente in determinati casi, tale premessa non è tuttavia sufficiente a chiarire ogni dubbio, considerando che per aver un quadro completo è necessario combinare i commi 1,2,5 e 6 dell’articolo 17-bis. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/2020, ha chiarito che i committenti che affidano il compimento di un’opera o di un servizio di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, caratterizzati comunque da un prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, hanno l’onere di verificare il versamento delle ritenute fiscali riferite ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Il documento che attesta tale comportamento è appunto il DURF, che viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate con validità quadrimestrale e che l’impresa deve esibire al committente. 

Esistono però alcuni requisiti che le imprese devono avere per essere esonerate dagli obblighi sopra indicati, esibendo il DURF. Il comma 5 prevede che le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici:

  • devono essere attive da almeno 3 anni;
  • essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • aver versato nell’ultimo triennio versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non devono avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate, ricordando che tramite il DURF vengono meno gli obblighi previsti dal citato comma 1 dell’art. 17-bis, ha precisato che se tale ultima disposizione non trova applicazione, le imprese non devono autocertificare il possesso del DURF, in quanto non richiesto (es. soggetti non residenti).

Le imprese per le quali invece trova applicazione il comma 1 e hanno i requisiti per l’esonero previsto dal comma 5, potranno richiedere il DURF e autocertificare quindi il possesso. Diversamente, le imprese soggette agli obblighi previsti dal comma 1 art. 17-bis ma che non hanno i requisiti per il rilascio del DURF, non sanno oggi come comportarsi. Per questo motivo, gli esperti del settore, in attesa di un chiarimento, ipotizzano che l’autocertificazione faccia riferimento alla “regolarità fiscale”. In altre parole, l’autocertificazione non riguarda il possesso del DURF ma l’aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 17-bis del D.lgs. 241/97.

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adempimenti

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