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Contributi INPS ridotti con la prima iscrizione alle Gestioni artigiani e commercianti

Il disegno di legge di bilancio 2025 prevede una riduzione contributiva del 50% rivolta ai soggetti che si iscrivono per la prima volta alle Gestioni INPS artigiani e commercianti, come gli imprenditori individuali o soci di società e i collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati (coloro che prima del 2025 risultino iscritti a una delle Gestioni, anche se cancellati, dovrebbero rimanere esclusi).

Per quanto riguarda gli imprenditori individuali, godono della riduzione anche coloro che applicano il regime forfetario. Tuttavia, tale agevolazione può essere optata in alternativa a quella prevista dall’art. 1 commi da 76 a 84 della L. 190/2014, ossia la riduzione del 35% alla contribuzione dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, fruibile senza limiti temporali fintantoché rimane applicabile il regime forfetario. 

La riduzione interessa sia i contributi minimi sia quelli a percentuale per 36 mesi, usufruibile in modo continuativo dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

In merito all’accredito della contribuzione, si applica quanto previsto dall’art. 2 comma 29 della L. 335/95 secondo cui con il versamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, vengono accreditati tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Se invece viene versato un contributo inferiore a quello corrispondente al minimale, i mesi accreditati vengono ridotti in modo proporzionale, inficiando sia la maturazione dei requisiti sia l’importo della futura pensione.

Il Ddl. di bilancio stabilisce che per beneficiare dell’agevolazione sia necessario presentare un’apposita istanza telematica all’INPS, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime de minimis. Inoltre, dal 2025, viene estesa anche alle lavoratrici autonome la decontribuzione sulla quota IVS per le lavoratrici con figli, anche se in modo parziale rispetto alla decontribuzione totale ex art. 1 commi 180-182 della L. 213/2023 (prevista solo per le dipendenti a tempo indeterminato). 

L’agevolazione introdotta si rivolge alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa (in contabilità ordinaria o semplificata) o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, con un reddito imponibile ai fini previdenziali inferiore a 40.000 su base annua. Con due o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. L’esonero contributo, dal 2027, spetta invece alle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del 18° anno di età dell’ultimo figlio nato.

In mancanza del relativo decreto attuativo, tale misura non è comunque ancora operativa. Infine, in attesa dei prossimi chiarimenti, non è possibile beneficiare contemporaneamente della riduzione del 50% dei contributi per chi si iscrive per la prima volta alla Gestione artigiani e commerciati e la decontribuzione per le lavoratrici madri. Ad oggi non vi sono tuttavia cause che precludono l’accesso alla decontribuzione per le lavoratrici con figli dopo la fine dell’agevolazione del 50% dei contributi per la prima iscrizione alla Gestione artigiani e commercianti.

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imposte

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