
Rottamazione quater: istanza entro il 30 aprile per la riammissione
La Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025 consente ai decaduti dalla rottamazione quater alla data del 31.12.2024 per omesso, insufficiente o ritardato versamento delle rate, di rientrare nella definizione agevolata presentando apposita istanza all’agente della riscossione entro il 30.04.2025. Entro poi la fine di luglio sarà necessario effettuare il versamento in un'unica soluzione o predisporre 10 rate.
La rottamazione quater è stata introdotta dall’art. 1 commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022 e riguardava i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 01.01.2000 – 30.06.2022, vale a dire i carichi:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già interessati da una precedente misura agevolativa (cosiddetta "Rottamazione e/o Saldo e Stralcio") anche se decaduta.
Sono rimasti invece esclusi:
- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a:
- somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali UE e IVA riscossa all’importazione.
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31.01.2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.
Il contribuente doveva versare esclusivamente le somme dovute e titolo di capitale oltre a quelle relative al rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza dunque corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Il D.L. 51/2023, convertito con modifiche dalla legge n. 87/2023, rispetto a quanto inizialmente previsto dalla legge di bilancio 2023 ha posticipato il termine entro cui aderire al 30 giugno 2023 e, con questo, modificando i termini di versamento delle rate successive.
Era possibile, infatti, pagare in un’unica soluzione entro il 31.10.2023 o in un massimo di 18 rate, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, di importo pari al 10% di quanto dovute mentre le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, da saldare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di rateazione, trova applicazione il tasso del 2% annuo a titolo di interesse a partire dal 1.11.2023.
In seguito, la legge n. 18/2024 ha consentito il versamento delle prime tre rate al 15.03.2024 mentre il D.lgs. 108/2024 ha posticipato il termine della quinta rata (in scadenza il 31.07.2024) al 15.09.2024.
Il versamento delle rate può essere eseguito al massimo entro 5 giorni dalla scadenza (i cosiddetti “giorni di tolleranza”) mentre in caso di omesso/insufficiente/tardivo versamento dell’unica rata o di una successiva oltre questo periodo, si decade dalla definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
La Legge n. 15/2025 interviene proprio per aiutare le persone decadute dalla definizione agevolata al 31.12.2024 le quali, entro il 30.04.2025, dovranno presentare un’apposita istanza per essere riammessi. Entro 20 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà pubblicare le modalità di adesione sul proprio sito.
Infine, entro il 30 giugno, l’Agente della Riscossione sarà tenuta a comunicare al contribuente le somme dovute ai fini della definizione le quali dovranno poi essere versate in un’unica soluzione al 31.07.2025 o con una rateazione di 10 rate con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. Il tasso di interesse rimane lo stesso del 2% annuo, calcolato sempre a decorrere dal 1.11.2023.