Proroga di due mesi per la domanda di rottamazione dei ruoli
Con un comunicato stampa di venerdì 21 aprile 2023 il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha annunciato che mediante un prossimo intervento normativo, il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli verrà posticipato dal 30 aprile al 30 giugno.
Non è ancora chiaro in quale provvedimento verrà inserita la modifica, se mediante emendamento posto in sede di conversione del DL 34/2023 oppure tramite un apposito decreto legge.
Verranno posticipati, di conseguenza anche i seguenti termini:
- il termine per comunicare la liquidazione delle somme al contribuente (adempimento a cura dell’Agente della riscossione) slitta dal 30 giugno al 30 settembre;
- il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata slitta dal 31 luglio al 31 ottobre.
Questa è una proroga opportuna, in quanto a seguito dei vari disguidi che si sono verificati in questi giorni, relativamente all’invio telematico delle domande di rottamazione dei ruoli.
Si ricorda che la rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 risulta più favorevole delle precedenti considerato che oltre alle sanzioni e agli interessi di mora, sono cancellati tutti gli interessi compresi nei carichi nonché gli aggi di riscossione.
Sono annullati gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e gli aggi per l’intero, a differenza delle versioni precedenti, in cui erano abbattuti i soli interessi di mora e gli aggi corrispondenti alle somme abbattute.
Vi rientrano i carichi consegnati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o da avvisi di addebito INPS.
Per quanto riguarda le Casse di previdenza private, solo i ruoli delle Casse che entro il 31 gennaio hanno deliberato in questo senso, come ad esempio la Cassa forense e la Cassa dei ragionieri possono beneficiare della rottamazione.
Chiunque può fruire del servizio, anche se non è in possesso della identità digitale, inclusi gli intermediari abilitati per conoscere la posizione dei loro assistiti.
La domanda può tuttavia essere presentata solo dal contribuente, non quindi dall’intermediario abilitato mediante Entratel.
Bisogna necessariamente usare l’applicativo telematico messo a disposizione sul sito, non essendo possibile inviare la domanda a mezzo PEC.
La domanda va presentata quando anche la rottamazione non abbia costi, si pensi ai ruoli relativi a sole sanzioni o interessi.
Anche coloro i quali hanno fatto domanda per le precedenti rottamazioni possono beneficiarne, sebbene siano decaduti o non abbiano pagato nessuna rata. Occorre comunque presentare la domanda in questa ipotesi.