Possibile il ravvedimento per le omesse dichiarazioni oltre i 90 giorni per i tributi locali
Durante la Videoconferenza del 1° febbraio 2024, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha affermato che, per i tributi locali, è possibile perfezionare il ravvedimento dell’omessa dichiarazione anche se questa viene presentata con un ritardo superiore a 90 giorni, rispetto al termine ordinario di presentazione.
In merito a questo punto va richiamato l’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 che consente di regolarizzare l’omessa dichiarazione, mediante ravvedimento operoso, se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni. Il ravvedimento si perfeziona versando la sanzione per omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo, nonché i relativi interessi al tasso legale annuo.
Sulla portata applicativa di tale previsione sono stati resi alcuni chiarimenti dal Ministero dell’Economia e delle finanze con la circolare 10 luglio 1998 n. 180. Secondo il documento di prassi, questa disposizione si conforma alle previsioni in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA che qualificano la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni come “omessa” (artt. 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR 322/98).
Per i tributi per i quali non si applicano le dette disposizioni, la circolare ministeriale riconosce che il ravvedimento dell’omessa dichiarazione può perfezionarsi anche decorsi i 90 giorni dal termine ordinario di trasmissione: in questo caso la riduzione delle sanzioni avviene secondo quanto previsto dall’art. 13 del DLgs. 472/97.
Ricollegandosi alle indicazioni della circ. n. 180/98, con il chiarimento reso durante la Videoconferenza del 1° febbraio 2024 il Ministero dell’Economia e delle finanze ha esplicitato che i citati artt. 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR 322/98 non trovano applicazione in materia di tributi locali.
Quindi, in assenza di una previsione analoga, la dichiarazione relativa a tributi locali dovrebbe considerarsi “tardiva” (e non “omessa”) anche se trasmessa con ritardo superiore a 90 giorni; alla luce di ciò, il ravvedimento operoso dovrebbe ritenersi consentito anche se la dichiarazione è presentata con un ritardo superiore a 90 giorni.
Il chiarimento ministeriale precisa, che se la dichiarazione relativa a tributi locali viene presentata entro i 90 giorni dal termine prescritto, per perfezionare il ravvedimento si applica la riduzione a un decimo del minimo della sanzione per omessa dichiarazione, ex art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97.
Se invece la dichiarazione viene presentata oltre i 90 giorni dal termine, per perfezionare il ravvedimento vanno applicate le riduzioni da un ottavo a un sesto del minimo, secondo le previsioni delle lettere b), b-bis) e b-ter) del comma 1 dell’art. 13 del DLgs. 472/97. Va precisato che, in materia di tributi locali, l’avvio di un controllo fiscale preclude il perfezionamento del ravvedimento, come si evince dal dettato del comma 1-ter dell’art. 13 del DLgs. 472/97.
In ogni caso, sarà comunque opportuno un confronto con il Comune, per essere sicuri che questo si conformi alla posizione ministeriale e che non si prospetti il pericolo di future contestazioni sul perfezionamento del ravvedimento.
Rimane fermo che un’ulteriore problematica relativa alla presentazione della dichiarazione “oltre i termini” potrebbe riguardare il riconoscimento delle agevolazioni per le quali, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la dichiarazione va presentata a pena di decadenza (come ad esempio, all’esenzione dall’IMU per i “fabbricati merce).
In queste ipotesi, la presentazione di una dichiarazione oltre i termini ordinari, avvalendosi del ravvedimento, pur comportando la riduzione delle sanzioni, potrebbe far sì che il Comune disconosca tali agevolazioni in sede d’accertamento.