patente a punti edilizia

Patente a crediti settore edile: aggiornamenti

Premessa

Come già analizzato in precedenti articoli, le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all’allegato X del D.Lgs. 81/2008 e che operano in cantieri temporanei o mobili, come definiti all’art. 89 c.1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, hanno presentato la domanda per l’ottenimento della patente a crediti dal 01 ottobre 2024, tramite il portale messo a disposizione dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro accedendo dal sito https://servizi.ispettorato.gov.it/.

Nel periodo dal 01 al 31 ottobre era altresì possibile inviare un’autocertificazione a mezzo Pec all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it permettendo la regolarità per l’accesso sui cantieri fino alla scadenza del 31 ottobre e poi impegnarsi ad ottenere la patente a crediti tramite il portale servizi dell’ispettorato.

Dal 01 novembre 2024 l’Ispettorato del Lavoro avrebbe dovuto permettere la consultazione della patente e dei punti per tutti i soggetti obbligati a tale previsione, tramite un’apposita nuova piattaforma del portale servizi.

Dal 01 gennaio 2025, infine, le imprese avrebbero potuto accedere al portale per l’aggiornamento della patente al fine di vedersi riconoscere gli ulteriori crediti previsti dall’art. 5 del D.M. 132/2024.

Ma vediamo tutte le novità.

Breve escursus sulla patente a crediti nell’edilizia

Come indicato nella circolare 4 del 23/09/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e nel D.M. 132/2024, la patente a crediti per il settore edile è diventato un adempimento obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi coinvolti nei cantieri temporanei o mobili come definiti dalla vigente normativa dal 01 ottobre 2024.

Viste le pesanti sanzioni previste, nonché le ripercussioni sulla sospensione dell’attività, le imprese ed i loro consulenti si sono attivati prontamente per l’ottenimento di tale documento fondamentale entro il 31 ottobre 2024, così da poter operare correttamente sui cantieri.

 Dal 01 novembre 2024 la patente a crediti sarebbe divenuta consultabile tramite il sito dell’Ispettorato del Lavoro per tutti i soggetti obbligati (che ricordiamo essere il titolare o legale rappresentante dell’impresa o loro delegato, le Pubbliche Amministrazioni, i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza, gli organismi paritetici, i coordinatori della sicurezza, i committenti), così da poter verificare l’esistenza della patente ed i crediti residui.

Dal 01 gennaio 2025, inoltre, le imprese ed i lavoratori autonomi avrebbero potuto integrare la domanda già presentata per vedersi riconoscere gli ulteriori punti, oltre ai 30 assegnati indistintamente a tutti, così come previsto dall’art. 5 del D.M. 132/2024.

 

Situazione attuale della patente a punti

Quanto indicato sino ad ora, purtroppo, è rimasto ancora nel dimenticatoio. Infatti, ad oggi non è possibile procedere a nulla di tutto quanto previsto per la consultazione e per l’implementazione della domanda.

Il sito https://servizi.ispettorato.gov.it/ non è ancora stato implementato per la consultazione della patente in quanto manca ancora l’autorizzazione del Garante della Privacy per la consultazione dei dati sensibili, inoltre manca l’implementazione per l’integrazione delle domande già presentate per il riconoscimento degli ulteriori crediti di cui ai requisiti dell’art. 5 del D.M. 132/2024.

Su tale ultimo aspetto, infatti, nel momento in cui il titolare o legale rappresentante o il delegato provasse ad integrare la domanda per i crediti ulteriori o addirittura presentarne una nuova per mutati requisiti (ad esempio anche solo la variazione di uno dei requisiti fondamentali) il sistema indica che la patente è già stata rilasciata e non permette più alcuna modifica.

Nota 9326/2024 e sistema sanzionatorio

Ma vi è di più! Il 9 dicembre, con la nota 9326/2024, l’Ispettorato del Lavoro ha fornito le indicazioni sul regime sanzionatorio prevedendo quanto segue:

  • Operatività nei cantieri: ai sensi del comma 11 dell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 si applica una sanzione a coloro che operino nel cantiere privi di patente o di documento equivalente e per coloro che operino con una patente con un residuo dei crediti inferiore a 15 punti.

La sanzione è pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 Euro, non soggetto a procedura di diffida ex. art. 301-bis del D.Lgs. 81/2008.

Si specifica, inoltre, che il riferimento al valore della commessa sia da considerarsi al netto dell’IVA e riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore in base al capitolato dei lavori affidati ed al costo degli stessi. In assenza di un capitolato o in caso di valore commessa inferiore, si applica la sanzione minima di Euro 6.000.

In caso di mancanza della patente o di operatività con crediti inferiori a 15, è prevista la sospensione dell’attività e l’esclusione della partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi, con obbligo di notiziare l’ANAC ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il provvedimento interdittivo.

  • Verifiche del committente e del responsabile lavori: l’art. 90 comma 9 lettera b-bis) del D.Lgs. 81/2008, modificato dal D.L. 19/2024, prevede che il committente o il responsabile dei lavori abbia l’obbligo di controllare il possesso della patente o del documento equivalente, anche in caso di subappalto.

La sanzione comminabile è prevista differenziata in base alle seguenti ipotesi:

  1. Assenza della patente o dell’attestazione SOA in classifica almeno pari alla III: sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 711,92 ad Euro 2.562,91 soggetta a diffida ex. art. 301-bis;
  2. Affidamento lavori a soggetto in possesso di patente ma con crediti inferiori a 15: sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 711,92 ad Euro 2.562,91 soggetta a diffida ex. art. 301-bis;
  3. Sospensione o revoca o patente con crediti inferiori a 15: sanzione solo all’impresa e non al committente e al responsabile lavori qualora dopo l’affidamento dei lavori si verifichi l’evento che ha portato alla sospensione o revoca o crediti inferiori a 15

Vista la nota dell’INL pare ben lecito chiedersi come può trovare applicazione tutto l’impianto sanzionatorio indicato non essendo possibile provvedere, sia per il committente che per il responsabile dei lavori, al controllo dell’esistenza della patente nonché del saldo punti residuo al momento dell’affidamento dei lavori. Ed ancora più problematico risulterebbe poter contestare le sanzioni amministrative che eventualmente venissero comminate, piuttosto che la sospensione del cantiere.

Sul punto attenderemo aggiornamenti.

Modifica dei requisiti della patente a punti

Per rispettare comunque l’obbligo della patente a crediti e, soprattutto, per evitare le pesanti sanzioni previste dalla normativa aggiornata, è vivamente consigliato utilizzare il modello “rettifica istanza patente a crediti”, reperibile sul sito istituzionale dell’Ispettorato del Lavoro, per poter comunicare variazioni importanti ai requisiti fondamentali previsti dall’art.1 del D.M. 132/2024.

Il modello è diviso in 4 sezioni, ognuna delle quali ricalca le sezioni della domanda per la patente a crediti.

La prima sezione, di cui è sempre obbligatoria la compilazione, è riferita alle informazioni generali, cioè soggetto che ha presentato la domanda, codice istanza, stato istanza e ragione sociale dell’impresa o del lavoratore autonomi.

La seconda sezione è riservata alla rettifica del codice fiscale dell’impresa o del lavoratore autonomo, in caso di inserimento erroneo durante la domanda o di variazione occorsa dopo la domanda.

La terza sezione è riservata alla rettifica delle informazioni aggiuntive sull’impresa, ad esempio la ragione sociale o la Pec o il codice fiscale del rappresentante o lavoratore autonomo.

L’ultima sezione è riservata ai requisiti fondamentali indicati alle lettere b; c; d; e; f; dell’art. 1 del D.M. 132/2024.

Il modulo dovrà essere inviato a mezzo Pec dall’indirizzo aziendale all’indirizzo rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it .

Ad oggi non è stato specificato se verrà inviata una risposta con la ricevuta di rettifica della patente.

Categoria
adempimenti

Articoli correlati

14 gennaio 2025

PEC obbligatoria per gli amministratori di società

La Legge di Bilancio 2025 prevede a partire dal 1° gennaio 2025 l'estensione dell'obbligo di possedere una PEC anche per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria

28 febbraio 2023

Entro il 28 febbraio la stampa dei registri contabili 2021

Entro il 28 febbraio, i registri contabili 2021 tenuti con sistemi meccanografici devono essere stampati su supporti cartacei entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

5 aprile 2023

Erogazioni pubbliche percepite nel 2022: adempimenti semplificati

Per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo

2 maggio 2023

Le maggiorazioni del diritto annuale per le Camere di Commercio

Sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy sono stati pubblicati i decreti che modificano il diritto dovuto alla Camera di commercio con una maggiorazione pari al 20% e al 50% mentre con la nota n. 339674/2022

30 maggio 2023

Estromissione agevolata entro il 31 maggio

Possibilità per l’imprenditore individuale che, alla data del 31 ottobre 2022, possiede immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2023, optare per la loro esclusione dal patrimonio dell’impresa