Le maggiorazioni del diritto annuale per le Camere di Commercio
Sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy sono stati pubblicati i decreti che modificano il diritto dovuto alla Camera di commercio con una maggiorazione pari al 20% e al 50% mentre con la nota n. 339674/2022 è stato stabilito che gli importi dovuti per il 2023 non cambiano rispetto lo scorso anno.
Le Camere di Commercio, in base all’art. 18 comma 10 della L. 580/93, hanno la possibilità di aumentare fino al 20% l’importo loro dovuto rispetto la cifra ordinaria, previa autorizzazione del Ministero che deve valutare sulla base del programma per lo sviluppo economico del Paese che, condiviso con le Regioni, viene presentato dalla Camera di Commercio.
Il DM 23.02.2023 presente sul sito del ministero, ha approvato le maggiorazioni pari al 20% per il triennio 2023-2025, ad eccezione delle Camere di Commercio in Sicilia.
Le imprese che hanno già versato il diritto annuale dal 01.01.2023, hanno la possibilità di versare la differenza entro il 30.11 ovvero, in caso di soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese.
Le Camere di Commercio possono inoltre, in caso di bilanci con importanti squilibri finanziari, aumentare la maggiorazione fino a un massimo del 50%, come stabilito dall’art. 1 comma 784 della L. 205/2017. La maggiorazione è tuttavia subordinata all’approvazione del Ministero che dovrà approvare, come visto in precedenza, il programma pluriennale di riequilibrio finanziario redatto dalla Camera di Commercio con la partecipazione della Regione. Per questo motivo, sempre tramite il DM 28.02.2023 sopra citato, le Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani hanno incrementato il diritto annuale del 50%.
Entro il termine previsto per il versamento della prima rata degli acconti delle imposte sui redditi va versato l’importo dovuto per gli anni 2022 e 2023, unitamente al diritto annuale ordinario per l’anno 2023. Sempre entro lo stesso termine, le imprese costituite dopo il 17.04.2023 (data di pubblicazione del decreto) che hanno già versato l’importo dovuto per il 2023, possono versare la differenza insieme al diritto annuale per l’anno 2024.
Le Camere di Commercio devono infine, in caso di maggiorazione, redigere un rendiconto per monitorare l’utilizzo delle somme e verificare i risultati conseguiti rispetto ai singoli progetti al fine di raggiungere gli obiettivi del piano di risanamento precedentemente approvato dal Ministero.