avvisi bonari

La sospensione estiva degli avvisi bonari

Nel caso in cui il contribuente riceva un avviso bonario, a seguito della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) o del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) può versare l’intero importo o la prima rata entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, beneficiando delle sanzioni ridotte a un terzo o due terzi prima della notifica della cartella di pagamento.

Dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme da avviso bonario sono sospesi come stabilito dall’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016: per fare un esempio, se l’avviso bonario viene notificato il 18.07, il contribuente ha tempo fino al 21.09 per versare gli importi o la prima rata.

È necessario tuttavia un chiarimento in quanto non è chiaro se con l’avviso notificato durante il periodo di sospensione, i 30 giorni concessi iniziano a decorrere dal 05.09. Non sono invece previste sospensioni per le rate successive alla prima.

Come ricordato dalla FAQ del 28 giugno scorso, i soggetti che al 01.05.2023 avevano la residenza o la sede in uno dei territori colpiti dall’alluvione verificatasi nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, beneficiano della sospensione dei termini di pagamento relativi a qualsiasi atto da inizio maggio fino alla fine di agosto. I termini iniziano quindi a decorrere dal 5 settembre, mentre se le rate successive alla prima scadono durante il periodo di sospensione, il termine entro cui versarle è il 01.09.2023.

Per quanto riguarda invece la richiesta di documentazione a seguito di un controllo formale della dichiarazione, sembra che l’Agenzia anche se non previsto dalla norma, conceda di trasmettere i documenti richiesti entro il 15 settembre, come comunicato dal CNDCEC, con l’Informativa n. 92/2023. Questa previsione dovrebbe valere anche per le segnalazioni di anomalie relative ai modelli ISA per il triennio 2019-2021.

Si ricorda infine la sospensione prevista dall’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 dove si precisa che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1o agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”. La precisazione dovrebbe riguardare i termini relativi alla restituzione di questionari, agli inviti a comparire e alle richieste di documenti ex art. 32 del DPR 600/73.

Categoria
adempimenti

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