Entro il 30 aprile l’emissione delle note di credito
Scade il 30 aprile 2024 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2023. Tale termine della dichiarazione annuale rappresenta anche il riferimento per l’emissione delle note di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72.
Questa norma, contiene un espresso rinvio all’art. 19 del DPR 633/72 per quanto concerne l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta “corrispondente alla variazione”.
L’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, a sua volta, stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.
Alla luce di questi elementi, la circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018 e, di recente, la risposta a interpello n. 88 dell’8 aprile 2024 hanno indicato che:
- la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione;
- il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui la nota è stata emessa e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
La circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021 ha precisato che, emessa in maniera tempestiva la nota di variazione, “l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento”.
Il momento in cui il presupposto per la variazione in diminuzione si verifica varia a seconda della fattispecie che legittima l’anzidetta variazione ex art. 26 del DPR 633/72.
Nel caso delle procedure concorsuali, deve distinguersi tra quelle avviate prima o dopo il 26 maggio 2021, poiché la disciplina è stata modificata dall’art. 18 del DL 73/2021 convertito.
Per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, ci si riferisce al momento in cui si ha certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale, mentre per quelle avviate dal 26 maggio 2021 compreso è la norma stessa a indicare che la variazione in diminuzione è possibile a partire dalla data in cui il debitore del corrispettivo non pagato “è assoggettato a una procedura concorsuale” (art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72).
L’art. 26 comma 10-bis del DPR 633/72 individua il momento a partire dal quale il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale.
Si ricorda che il termine di presentazione della dichiarazione riferita al 2023 non riguarda, invece, le fattispecie per la quale la variazione è effettuata ai sensi del comma 3 dell’art. 26 in parola. Se la variazione in diminuzione dipende da un sopravvenuto accordo tra le parti o da inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo a operazioni inesistenti, infatti, la nota non può essere emessa decorso il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione. L’emissione della nota entro i termini di legge è attestata dal fatto che il documento è in formato XML ed è trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI).
Il file XML è compilato avvalendosi del codice “TD04” per le note di credito (“TD08” per le note semplificate). Inoltre, è richiesta l’indicazione degli estremi della fattura precedentemente emessa e inviata oggetto della procedura di rettifica.
Qualora non sia stato possibile emettere nei termini la nota di variazione, al fine del recupero dell’imposta assolta, è possibile ricorrere a due ulteriori istituti alternativi.
Il cedente o prestatore può presentare istanza di rimborso “anomalo”, a norma dell’art. 30-ter comma 1 del DPR 633/72, se la mancata emissione della nota di credito nei termini non è dipesa da una colpevole inerzia del soggetto passivo (circ. n. 20/2021 e, da ultimo, risposta a interpello n. 482/2023).
Infine, per recuperare l’imposta assolta, si può valutare il ricorso alla dichiarazione IVA integrativa “a favore” ai sensi dell’art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98. Va ricordato che, secondo l’Agenzia delle Entrate, se il termine per l’emissione della nota di credito è già spirato, la dichiarazione integrativa può essere presentata solo laddove vi sia “la presenza di errori ed omissioni cui rimediare (presupposti necessari ai fini della sua presentazione)“ (cfr. circ. n. 20/2021).