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Tabelle ACI 2025 e fringe benefit

Sul Supplemento Ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 sono state pubblicate le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997”, applicabili per l’anno 2025. 

La nuova legge di bilancio (art. 1 comma 48) modifica dal 2025 la modalità di calcolo per determinare il fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, modificando l’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR. 

Fino allo scorso anno, si ricorda che il fringe benefit veniva calcolato in misura pari:

  • al 25% per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
  • al 30% con emissioni tra 60 e 160 g/km;
  • al 50% con emissioni tra 160 e 190 g/km;
  • al 60% con emissioni superiori a 190 g/km.

La nuova disciplina non si baserà più sul livello di anidride carbonica introdotta (art. 1 comma 632 della L. 160/2019) ma farà riferimento ad un modello volto a premiare l’assegnazione di autovetture elettriche a svantaggio di quelle con motore endotermico, a prescindere dalle emissioni.

Il nuovo art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR stabilisce che “… per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.” La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in”.

Con le nuove tabelle ACI 2025, è possibile determinare, per ogni modello, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali. Vi è infatti anche l’indicazione delle diverse percentuali stabilite per i veicoli totalmente elettrici e ibridi plug-in. Considerando che con la precedente disciplina la maggior parte dei veicoli era soggetta ad un benefit del 30%, mentre con l’attuale modifica la maggior parte dei veicoli è caratterizzata da un benefit pari al 50%, nel 2025 vi sarà un forte aggravio per le aziende e i dipendenti che si avvalgono di questa fattispecie.

Prendendo come esempio l’assegnazione di una Porche Taycan (veicolo elettrico), sulla base delle nuove tabelle, il costo chilometrico è pari a 0,9286 e il fringe benefit calcolato è pari a 1.392,90 euro con percentuale al 10% per effetto delle nuove disposizioni (10% di 0,9286 x 15.000 km), 3.482,25 euro con percentuale del 25% o 4.178,70 euro con percentuale del 30%.

Diversamente, ipotizzando l’assegnazione di una Fiat Panda 1.0, il costo km determinato è pari a 0,3797 e il fringe benefit tassato sarebbe pari a 2.847,75 euro, con percentuale del 50%, non essendoci deroghe per le autovetture Mild e Full Hybrid.

È importante in ogni caso verificare il momento di immatricolazione del veicolo in quanto le nuove disposizioni si applicano ai veicoli di “nuova immatricolazione” e concessi in uso promiscuo con “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025”. Come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 14 agosto 2020 n. 46, in relazione all’analoga disposizione della L. 160/2019, la locuzione “di nuova immatricolazione” va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° gennaio 2025, mentre per rispettare la previsione dei “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025”, è necessario determinare il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente.

Per quanto riguarda invece la deducibilità dei costi per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, non vi sono modifiche da segnalare e per questo, come previsto dalla lett. b-bis) dell’art. 164 del TUIR, i relativi costi sono deducibili “nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta”.

Categoria
fisco

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