dichiarazione precompilata

Sulle precompilate inviate senza modifiche nessun controllo formale

Per il contribuente che presenta direttamente il modello 730/2023, tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, CAF o un professionista, sui dati relativi agli oneri deducibili e detraibili presenti nel modello precompilato elaborato dall’Agenzia delle Entrate, viene meno il controllo formale.

La Circolare n. 14/2023 ha precisato che da un lato il contribuente non è tenuto ad esibire al CAF o al professionista la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi, mentre il CAF o il professionista incaricato può non conservare la documentazione. In questo caso però, il professionista deve farsi rilasciare da parte del cliente una dichiarazione nella quale specifica di avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche.

Nel caso in cui il contribuente preferisca esibire comunque al CAF o al professionista anche la documentazione relativa agli oneri presenti nel modello precompilato, gli intermediari devono verificare la corrispondenza tra i dati acquisiti e quelli presenti nella dichiarazione precompilata.

In assenza di modifiche, la dichiarazione può essere inviata senza la necessità di conservare la documentazione relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi. Nel caso in cui invece fosse necessario apportare delle modifiche, come stabilito dall’art. 6 del DL 73/2022 modificando l’art. 5 comma 3 del D.lgs. 175/2014, il controllo formale ricade sul CAF o sul professionista stesso che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione. In questo caso l’intermediario ha l’onere di conservare tutti i documenti previsti nell’ambito del visto di conformità, compresa quella relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, anche se non modificati.

L’unica eccezione riguarda le spese sanitarie dove non si rende necessario il controllo formale nel caso in cui i dati siano confermati rispetto a quanto contenuto nel modello precompilato e non è necessaria la conservazione. In merito, la Circolare n.14/2023 ha precisato che il contribuente può esibire al CAF o al professionista, in alternativa a scontrini, ricevute e fatture, un prospetto dettagliato delle spese sanitarie presenti nel precompilato oltre che una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 dove si dichiara che quanto indicato corrisponde ai dati presenti e scaricati dal STS.

Se le spese sanitarie coincidono non è necessario apporre modifiche e l’intermediario è esonerato dalla conservazione della documentazione. In caso contrario invece, gli intermediari devono acquisire e conservare sia i documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) non presenti nel precompilato o di diverso importo, sia il prospetto dettagliato delle spese sanitarie unitamente alla dichiarazione sostitutiva.

Infine, la riduzione dei controlli formali in relazione alle dichiarazioni precompilate presentate direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta si applica già dalle dichiarazioni presentate lo scorso anno, dove l’art. 5-ter del DL 146/2021, modificando l’art. 5 comma 2 del D.lgs. 175/2014, ha previsto che i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata che non risultano modificati sono esclusi dal controllo formale mentre questo verrà effettuato solamente sui documenti che hanno determinato la modifica rispetto a quanto contenuto nel modello precompilato, in capo al contribuente.

Categoria
dichiarazioni

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