Ultimi giorni per trasmettere il modello 730 precompilato
L’Agenzia delle Entrate, attraverso il comunicato stampa del 18 settembre, ha riconfermato la scadenza del 02.10.2023 (il 30 settembre cade di sabato) entro cui vanno inviati i modelli 730/2023 precompilati. Nel caso in cui il modello dichiarativo non venga inviato entro il 2 ottobre, sarà necessario utilizzare il modello REDDITI PF 2023.
Il modello 730 può essere predisposto e inviato direttamente dal contribuente, tramite il sostituto d’imposta o rivolgendosi ad un professionista abilitato o un CAF-dipendenti. Si ricorda che i contribuenti residenti possono consultare il modello 730 precompilato tramite l’area riservata accedendo tramite SPID, CNS o con credenziali dell’Agenzia delle Entrate, mentre i residenti all’estero senza un documento di riconoscimento italiano si servono delle credenziali INPS.
Considerando che il contribuente può consultare e modificare gli importi presenti nel modello precompilato tramite la funzione “Compilazione assistita”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori strumenti per consentire la corretta compilazione del modello come un video-tutorial disponibile sul canale YouTube, il sito internet “info730” e la guida “La dichiarazione precompilata 2023”.
Il contribuente può incaricare, per la compilazione e trasmissione dei modelli 730/2023 precompilati, anche una persona di fiducia, inviando il modulo allegato al provv. Agenzia delle Entrate n. 130859 tramite la sezione “Profilo utente/Autorizzazione soggetti terzi” all’interno dell’area riservata, con una PEC ad una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, dalla sezione “Prenota un appuntamento” per effettuare una videochiamata o presentando il modello in originale ad un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima opzione deve essere seguita anche nel caso in cui il contribuente non possa optare per le altre possibilità a causa di patologie.
Nel caso in cui il modello venga presentato senza modifiche direttamente dal contribuente, per il tramite del sostituto d’imposta o mediante CAF professionista, sui dati relativi agli oneri deducibili e detraibili forniti da soggetti terzi non viene effettuato il controllo formale previsto dall’art. 36-ter del DPR 600/73 (art. 5 comma 1 del D.lgs. 175/2014, come sostituito dall’art. 6 del DL 73/2022).
Se invece il modello trasmesso ha subito qualche modifica, i controlli vengono effettuati solo in merito agli oneri modificati, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta. Se invece la dichiarazione viene presentata mediante un CAF o un professionista, il controllo riguarda anche i dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, con l’esclusione dei dati delle spese sanitarie rimaste inalterate.