Documenti IVA precompilati 2024
Il periodo sperimentale di applicazione del programma di assistenza on line, con riguardo ai documenti IVA precompilati, è stato esteso anche per il 2024 dal provvedimento n. 11806 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.
È ora possibile scaricare, “mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, di tipo Web service”, le bozze dei registri IVA mensili, dei prospetti riepilogativi IVA mensili/trimestrali, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA elaborati direttamente dall’Agenzia. Tale funzionalità implementa i dati già disponibili, come i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, gli elenchi A e B utili al calcolo dell’imposta di bollo.
Il programma sperimentale di assistenza on line è stato inizialmente applicato per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 e per il 2022 solo per i soggetti passivi IVA che hanno esercitato l’opzione per liquidare trimestralmente l’IVA ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 542/99 (provv. 183994/2024 Agenzia delle Entrate). Per i soggetti che liquidano l’IVA “per cassa”, ai sensi dell’art. 32-bis del DL n. 83/2012 e che liquidano l’imposta in modo trimestrale, le bozze dei registri IVA contengono le operazioni effettuate dal 1.01.2022.
Con il provvedimento n. 9652/2023 dell’Agenzia delle Entrate, per i soggetti passivi “trimestrali speciali“ o “per natura“ (art. 74 comma 4 del DPR 633/72), per i titolari di partita IVA per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa e per gli operatori che applicano specifici metodi di determinazione dell’IVA ammessa in detrazione (es. produttori agricoli), è stato esteso il servizio con riguardo ai documenti IVA precompilati del quarto trimestre 2022 e alla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2022.
Per i soggetti che adottano il regime speciale delle operazioni agricole, si ricorda che nel corso del 2023 sono state previste alcune novità in moda da integrare le annotazioni nei registri, mentre da inizio febbraio sono operative le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica. Nella sezione “Altri dati gestionali”, è possibile compilare, anche se non obbligatoriamente, l’elemento “Tipo Dato” in modo da gestire autonomamente la liquidazione IVA, indicando ad esempio la percentuale di compensazione prevista per la cessione di prodotti agricoli e ittici (Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72). In questo modo, sarà possibile calcolare l’ammontare dell’IVA a credito da riportare nei documenti IVA precompilati.
Per quanto riguarda modalità e termini di convalida dei documenti IVA precompilati, nulla è cambiato. Il soggetto passivo può visualizzare e modificare i dati che confluiscono nelle bozze dei registri fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. L’Agenzia, a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, dovrà mettere a disposizione la bozza della LIPE, da trasmettere entro i termini previsti per la comunicazione. La dichiarazione annuale IVA sarà invece disponibile dal 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.