rischi catastrofali

La polizza contro i rischi catastrofali in GU

Il Decreto 30.01.2025, n. 18 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27.02.2025 ed entrerà in vigore il 14.03.2025. Il decreto contiene il Regolamento con le relative modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Il decreto Milleproroghe convertito con L. 15/2025, ha prorogato dal 31.12.2024 al 31.03.2025 il termine entro cui le imprese devono stipulare questi contratti assicurativi. 

Il nuovo Regolamento affronta:

a) le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30.12.2023, n. 213;

b) le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi;

c) i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30.12.2023, n. 213;

d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30.12.2023, n. 213;

e) le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS.

Sono considerati eventi calamitosi e catastrofali:

  1. alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto, ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione sono considerate come singolo evento;
  2. sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.  Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile si attribuiscono allo stesso episodio ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
  3. frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. I fenomeni susseguiti entro le settantadue ore dalla prima manifestazione sono considerati come singolo evento.

Non risultano invece coperti dalla polizza assicurativa: i danni direttamente imputabili al comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi, i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti e i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Il premio da versare sarà calcolato proporzionalmente all’entità del rischio. Per determinarlo sarà necessario considerare l’ubicazione del rischio sul territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati, facendo riferimento alle serie storiche attualmente disponibili delle mappe di pericolosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia. Occorrerà poi considerare l’evoluzione nel tempo delle probabilità in cui gli eventi accadono tramite modelli predittivi, laddove fosse possibile redigerli. Al fine di diminuire o prevenire i rischi relativi alla protezione dei beni, sarà inoltre necessario considerare la riduzione del rischio, delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce.

Infine, considerando il principio di mutualità, i premi saranno periodicamente aggiornati, garantendo in questo modo l’evoluzione del rischio negli anni e la solvibilità dell’ente assicurativo.

Per quanto riguarda l’entità di danno indennizzabile a carico dell’assicurato, il Regolamento prevede che fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, le assicurazioni possono prevedere che l’assicurato debba farsi carico di un importo non superiore al 15%. Nel caso di importi superiori a 30 milioni di euro, invece, le parti coinvolte (assicurato e assicurazione) possono accordarsi liberamente sulla percentuale che rimane a carico dell’assicurato.

I limiti di massimali o limiti d’indennizzo possono essere così classificati: limite indennizzo corrispondente alla somma assicurata fino ad 1 milione di euro di somma assicurata, mentre per importi superiori a 1 milione e fino a 30 milioni di euro, si applica un limite d’indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.

Per concludere, al fine di rispettare la trasparenza e la concorrenza dell’offerta dei servizi assicurativi, le imprese assicurative devono pubblicare sul proprio sito internet, i documenti di cui all'art. 185 del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 209/2005) e le condizioni d'assicurazione, secondo le modalità individuate dalla regolamentazione secondaria adottata dall'IVASS, come stabilito dall’articolo 8 del Regolamento.

Categoria
fisco

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