bilancio abbreviato

Le nuove soglie per bilancio abbreviato, micro e consolidato

Il D.lgs. 6 settembre 2024 n. 125, che ha recepito la direttiva 2022/2464/Ue in materia di rendicontazione di sostenibilità e che entrerà in vigore il 25.09.2024, ha modificato i limiti dimensionali entro i quali è possibile redigere il bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, oltre all’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato. Tale provvedimento si è reso necessario considerando l’attuazione della direttiva delegata 2023/2775/Ue del 17 ottobre 2023, che ha modificato l’art. 3 della direttiva 2013/34/Ue, oltre all’inflazione registrata negli ultimi anni. 

L’articolo 16 del D.lgs. 125/2024 ha modificato, al comma 1, le disposizioni del codice civile riguardanti il bilancio abbreviato e il bilancio delle micro imprese e, al comma 2, le disposizioni del D.lgs. 127/91 che disciplinano invece il bilancio consolidato. Nello specifico, è stato oggetto di modifiche l’art. 2435-bis comma 1 c.c., e per questo le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (il limite era 4.400.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (il limite era 8.800.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

I bilanci abbreviati sono composti dal conto economico, stato patrimoniale (formato solo le voci dell’articolo 2424 c.c. contrassegnate da lettere maiuscole e numeri romani) e nota integrativa, tutti redatti in modo abbreviato. La relazione sulla gestione, a meno che non la si voglia predisporre, non è prevista così come il rendiconto finanziario.

Un altro articolo oggetto di modifiche è stato l’art. 2435-ter comma 1 c.c., dove è previsto che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che redigono il bilancio in forma abbreviata si considerano micro imprese se, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (il limite era 175.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (il limite era 350.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Le microimprese sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427, n. 9) e n. 16) e della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428.

La modifica dell’articolo 27 comma 1 del D.lgs. 127/91, ha riguardato invece il bilancio consolidato, stabilendo che viene meno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato per le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (il limite era 20.000.000 di euro);
  • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (il limite era 40.000.000 di euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.

Il successivo comma 1-bis stabilisce che la verifica del superamento dei suddetti limiti numerici possa essere effettuata anche su base aggregata. In questo caso, però, il limite numerico dell’attivo sale a 30.000.000 mentre i ricavi a 60.000.000 subendo un aumento del 20%.

In linea generale, sia per quanto riguarda il bilancio d’esercizio sia il bilancio consolidato, si evidenzia che, in linea con la direttiva comunitaria, il D.lgs. 125/2024 ha aumentato del 25% i limiti dimensionali relativi all’attivo dello Stato patrimoniale e ai ricavi, senza però modificare il limite relativo al numero dei dipendenti. In questo modo altri soggetti potranno beneficiare delle semplificazioni previste per la forma abbreviata o per l’esenzione del bilancio consolidato.

Per concludere, anche se il D.lgs. 125/2024 entrerà in vigore il 25 settembre non è prevista una specifica norma di decorrenza. Tale dato si ricava però dall’art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, dove è previsto che gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1.01.2024 o in data successiva (salva la possibilità di consentire l’applicazione per gli esercizi aventi inizio il 1.01.2023 o in data successiva, ad oggi non recepita del legislatore nazionale).

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contabilità

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