Il nuovo divieto di compensazione
L’articolo 34 del D.L. 223/2006, comma 49-quinquies, modificato dall’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha stabilito che non è possibile compensare importi a debito con ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro dallo scorso 1.07.2024.
Con la circolare n. 16/E/2024, l’Agenzia ha fornito le prime osservazioni in merito. Tra le varie precisazioni si trova che il limite dei 100.000 euro trova applicazione anche nel caso di crediti compensabili pari a 200.000 euro e carichi per 150.000 euro; questo perché il limite va considerato in modo “assoluto” e non è possibile compensare, in questo caso, 50.000 euro.
Per determinare l’importo limite di 100.000 euro è necessario considerare i ruoli per le imposte erariali e quelli derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, oltre agli importi richiesti a titolo di sanzioni ed interessi. Non vanno invece considerati gli interessi di mora e gli oneri di riscossione.
Il divieto di compensazione trova applicazione poi a prescindere dalla circostanza che il ruolo sia ordinario, straordinario, o derivi da riscossione a titolo definitivo o provvisorio.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che rilevano, per determinare la soglia:
- le somme iscritte a ruolo dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento;
- le somme contestate con accertamenti esecutivi dopo 30 giorni dal termine per proporre ricorso;
- i carichi affidati, ai sensi dell’articolo 29, D.L. 78/2010, per il mancato pagamento degli importi dovuti a titolo provvisorio a seguito della proposizione del ricorso, avverso l’avviso di accertamento esecutivo, a meno di una sospensione giudiziale o amministrativa.
Per constatare la presenza o meno di carichi affidati all’agente della riscossione, il contribuente deve verificare la propria situazione debitoria nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate Riscossione, richiedendola tramite il modulo RD (richiesta documenti) o rivolgendosi direttamente agli sportelli territoriali.
Il divieto di compensazione viene meno se per le somme presenti nella situazione debitoria sono state presentate istanze di rateazione (art. 19 DPR 602/1973). Si può quindi affermare che i carichi affidati all’agente della riscossione, se rateizzati e non decaduti, non vanno conteggiati nella soglia dei 100.000 euro. Diversamente, se l’omesso pagamento delle rate scadute determini la decadenza del piano, il debito residuo non pagato va considerato nel determinare la soglia.
Le stesse regole si applicano anche se il contribuente ha in corso una rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022. Anche in questo caso, in presenza di una rottamazione attiva, gli importi così definiti non vanno conteggiati mentre se il termine di versamento delle rate non viene onorato, tutto il carico residuo rileva ai fini del raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, compresi sanzioni e interessi.
Il divieto di compensazione si applica con riguardo a tutti i crediti erariali e i crediti di natura agevolativa, come lo sono il credito ricerca e sviluppo o i bonus edilizi, mentre non trova applicazione per i crediti vantati nei confronti di INPS e INAIL. Su questo punto, l’Agenzia delle entrate ha precisato che dove trova applicazione tale divieto, non è possibile ricomprendere nella stessa medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INIAL sia crediti per i quali opera il divieto alla compensazione.
Il divieto di compensazione non si applica se il debito viene ridotto sotto i 100.000 euro per effetto di sospensione giudiziale, di sentenza o di pagamento da parte del contribuente. È possibile ridurre il debito al di sotto della soglia anche tramite l’utilizzo in compensazione di crediti relativi a imposte erariali. Tale possibilità è tuttavia preclusa in caso di ruoli derivanti da atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti, in quanto questi debiti possono essere estinti senza beneficiare della compensazione.