Gli omaggi dei professionisti considerati spese di rappresentanza
Le regole previste per i redditi di lavoro autonomo per le spese di rappresentanza e gli omaggi, per il 2024, non hanno subito modifiche dal D.lgs. di riforma di IRPEF e IRES.
I beni omaggio acquistati dai professionisti subiscono un diverso trattamento fiscale, in relazione al fatto che vengano donati a clienti o a dipendenti/collaboratori. Nel primo caso (clienti), l’art. 54 comma 5 del TUIR considera il costo dei beni omaggio come spese di rappresentanza, deducibili fino al limite del 1% dei compensi percepiti. Inoltre, rispetto alle regole previste nel determinare il reddito d’impresa, non ha importanza il costo del bene offerto.
Si consideri questo esempio:
- Compensi professionali 2024 € 200.000;
- Spese di rappresentanza sostenute € 2.400 (di cui 500 euro per beni con costo inferiore a 50 euro).
Nel calcolare la loro deducibilità dal reddito si deve tener presente che le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, pari a 500, si possono dedurre nel limite del plafond delle spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza si deducono fino a 2.000 euro (pari all’1% di 200.000) mentre l’importo non deducibile è pari a 400 euro.
Per quanto riguarda invece gli omaggi destinati ai dipendenti, il TUIR non chiarisce in modo esaustivo il loro trattamento. Si ritiene corretto che questi acquisti, come previsto dall’art. 54 comma 1 del TUIR, possano essere dedotti integralmente alla pari delle spese effettuate a titolo di liberalità verso i dipendenti che si considerano spese per prestazioni di lavoro (art. 95 TUIR).
In capo al dipendente/collaboratore destinatario dell’omaggio, i regali di Natale e le altre erogazioni liberali sono imponibili in capo al dipendente, a meno che non rientrino nel limite di 258,23 euro previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, aumentato a 1.000 euro per il 2024 o a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli a carico.
Le differenze dell’omaggio offerto a clienti piuttosto che a collaboratori, esiste anche ai fini IRAP. L’omaggio destinato al cliente segue le stesse regole previste ai fini dell’imposizione diretta, considerando che, ai fini IRAP, i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi (art. 8 del D.lgs. 446/97).
L’omaggio riservato invece ai dipendenti/collaboratori, considerato spesa per prestazione di lavoro, non dovrebbe essere dedotto ai fini IRAP, a meno che, in alternativa, sia funzionale all’attività di lavoro autonomo e non assuma natura retributiva per il dipendente o il collaboratore ovvero che i destinatari siano lavoratori per i quali è prevista la deducibilità analitica dei relativi costi (es. dipendenti a tempo indeterminato o addetti alla ricerca e sviluppo).