Gli Istituti di moneta elettronica sono obbligati a comunicare i pagamenti transfrontalieri
Dal 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel DLgs. 18 ottobre 2023 n. 153, che impongono ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) una serie di obblighi con riferimento alla conservazione e comunicazione dei c.d. “pagamenti transfrontalieri”. Lo scorso 20 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 406675, con cui sono state definite modalità e regole tecniche per la trasmissione dei dati., con cui sono state definite modalità e regole tecniche per la trasmissione dei dati.
Il D.lgs. 153/2023 è stato adottato al fine di recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva Ue 2020/284 che, a sua volta, ha modificato la direttiva 2006/112/Ce con specifico riferimento a taluni obblighi per i PSP.
In prossimità della data di entrata in vigore delle disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, lo scorso 14 dicembre, alcune risposte a domande frequenti, facendo, tuttavia, talora rinvio ad altri due documenti di matrice europea: le Linee guida (Orientamenti per la comunicazione dei dati sui pagamenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento e per la trasmissione al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti) e le FAQ (Questions and Answers Central Electronic System of Payment Information) emanate dalla Commissione Ue.che, a sua volta, ha modificato la direttiva 2006/112/Ce con specifico riferimento a taluni obblighi per i PSP.
In prossimità della data di entrata in vigore delle disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, lo scorso 14 dicembre, alcune risposte a domande frequenti, facendo, tuttavia, talora rinvio ad altri due documenti di matrice europea: le Linee guida e le FAQ emanate dalla Commissione Ue.
Queste Linee guida, disponibili in lingua italiana, forniscono numerosi chiarimenti, anche di carattere pratico, relativi alla citata direttiva Ue n. 2020/284 (e al regolamento Ue n. 2020/283).
Con riferimento al perimetro soggettivo dell’adempimento, ad esempio, il documento sottolinea come “per far scattare l’obbligo di comunicazione”, sia necessario che ricorrano tre requisiti, ossia che il soggetto:
- sia un prestatore di servizi di pagamento, così come definito dal punto 1 dell’art. 243- della direttiva 2006/112/Ce;
- presti servizi di pagamento quali definiti dal punto 2 dell’art. 243-bis;
- sia coinvolto nel trattamento di un pagamento (definito dal punto 3 dell’art. 243-bis) “tra un pagatore e un beneficiario, quando il pagatore sia localizzato in uno Stato membro e il beneficiario in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un Paese di terzo”. della direttiva 2006/112/Ce;
- presti servizi di pagamento quali definiti dal punto 2 dell’art. 243-bis;
- sia coinvolto nel trattamento di un pagamento (definito dal punto 3 dell’art. 243-bis) “tra un pagatore e un beneficiario, quando il pagatore sia localizzato in uno Stato membro e il beneficiario in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un Paese di terzo”.
La norma europea limita l’ambito di applicazione dell’adempimento a quattro categorie di prestatori di servizi di pagamento:
- gli enti creditizi, fra cui sono comprese, a titolo esemplificativo, le banche provviste di licenza stabilite in Europa, oltre alle succursali europee di enti creditizi che hanno la propria sede centrale al di fuori dell’Unione Europea e che forniscono servizi di pagamento;
- gli istituti di moneta elettronica, che comprendono tutti i PSP che forniscono servizi di pagamento tramite moneta elettronica;
- gli istituti di pagamento, categoria residuale in cui possono essere incluse “le società che forniscono servizi di pagamento quali l’emissione di carte di credito/debito, il convenzionamento di operazioni di pagamento, il trattamento di pagamenti, la disposizione di ordini di pagamento, le piattaforme che offrono servizi di pagamento e operano per conto sia del pagatore che del beneficiario ecc.”;
- gli uffici dei conti correnti postali che mettono a disposizione servizi di pagamento.
In ambito oggettivo dell’adempimento, le Linee guida della Commissione Ue esplicitano la nozione stessa di “pagamento” precisando che esso “corrisponde a un trasferimento di fondi da un pagatore (il soggetto che dispone l’ordine di pagamento) a un beneficiario”. Il primo è “una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento” (art. 4 della direttiva Ue 2015/2366).
In merito, all’ambito territoriale, può essere utile segnalare una precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ pubblicate lo scorso 14 dicembre: non sono oggetto di comunicazione le operazioni di pagamento effettuate da un pagatore localizzato nella Repubblica di San Marino, “qualunque sia la localizzazione del beneficiario”.
Analoga considerazione può essere estesa ai pagatori stabiliti nei territori di Livigno e di Campione d’Italia, in ragione del richiamo operato alla risposta 2.1.1.1 delle risposte pubblicate dalla Commissione Ue.