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Canone speciale RAI entro il 31.1.2024

Sulla base dell’articolo 27, R.D.L. 246/1938, e dell’articolo 2, D.L.L. 458/1944, il canone radiotelevisivo speciale, avendo natura tributaria, deve essere versato dalle imprese che detengono radio, TV e apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi radiotelevisivi, in locali pubblici o aperti al pubblico, diversi dall’ambito familiare.

Mentre il canone Rai ad uso domestico viene riscosso attraverso l’addebito nelle fatture dell’energia elettrica, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016, il canone speciale deve essere invece versato utilizzando una delle tre modalità previste:

  1. bollettini di conto corrente postale 2105;
  2. domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI;
  3. bonifico bancario/postale presso l’Iban IT75O0760101000000000002105. 

Dal punto di vista soggettivo, devono versare il canone speciale i soggetti che esercitano attività d’impresa vale a dire gli imprenditori individuali, le imprese familiari, le società commerciali, gli enti commerciali e gli enti non commerciali che svolgono in via non prevalente un’attività commerciale. Sono invece esclusi i lavoratori autonomi, i privati e i professionisti in quanto non operano in locali aperti al pubblico.

Dal punto di vista oggettivo invece, il presupposto impositivo è dato dal possesso dell’apparecchio, a prescindere dall’eventuale destinazione ad usi diversi dalla visione e/o ascolto di programmi radiotelevisivi, quindi anche se una televisione viene utilizzata per proiettare immagini pubblicitarie. Se l’impresa ha più sedi, all’interno delle quali vi è almeno un apparecchio radiotelevisivo, il canone speciale va versato per ciascuna unità locale, in quanto si fa riferimento all’indirizzo presente nell’intestazione. In caso di attività stagionali, non essendo previsto un ricalcolo del tributo, non è possibile sospendere in via temporanea la debenza del canone né ottenere una riduzione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota n. 12991/2012 e la successiva nota n. 9668/2016, ha precisato che l’apparecchio dotato del sintonizzatore idoneo ad operare nelle bande di frequenza destinate al servizio radiotelevisivo va ritenuto “atto o adattabile” alla ricezione di programmi radiotelevisivi e, dunque, assoggettabile al pagamento del canone speciale. I computer, gli smartphone, e i tablet non costituiscono quindi apparecchi televisivi se non sono provvisti di sintonizzatore.

Se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, il tributo va versato il primo giorno lavorativo successivo. L’omesso o il tardivo versamento del tributo è punito con una sanzione che va da euro 103,29 a euro 516,45, sanabile tramite il ravvedimento operoso.

Il D.L. 201/2011 impone alle imprese interessate di indicare in dichiarazione dei redditi i dati relativi al canone speciale RAI al fine di poterne verificare il versamento, oltre a prevedere la deduzione dal reddito d’impresa del canone versato.

Categoria
adempimenti

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