Antiriciclaggio e la nuova Regola tecnica sulla verifica della clientela
Il CNDCEC, con l'informativa n. 6 del 16/01/2025, ha comunicato l'approvazione dell'aggiornamento delle Regole Tecniche (RT) per gli obblighi antiriciclaggio con la Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025.
Con l'approvazione del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), il CNDCEC ha semplificato le Regole per agevolare il rispetto degli obblighi normativi.
Le misure antiriciclaggio sono calibrate in base al livello di rischio associato al tipo di clientela e alla natura del servizio professionale o del rapporto continuativo. La loro applicazione tiene conto delle specificità dell'attività, delle dimensioni e della complessità dei soggetti obbligati, i quali devono adempiere agli obblighi imposti dal decreto antiriciclaggio. Tale adempimento avviene considerando i dati e le informazioni raccolti o detenuti nel corso dell'esercizio professionale. Per quanto riguarda gli studi associati e le società tra professionisti, le RT identificano modalità di adeguata verifica e conservazione che permettano la gestione centralizzata degli adempimenti correlati.
Per l'aggiornamento della regola tecnica in materia di adeguata verifica, il CNDCEC ha preliminarmente condotto l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo inerenti alle attività professionali, conformemente al principio dell'approccio basato sul rischio. La classificazione delle prestazioni professionali, soggetta a possibili modifiche future in relazione all'evoluzione normativa, classifica il rischio inerente da non significativo fino a molto significativo. Poiché la normativa esclude la possibilità di individuare preventivamente e automaticamente situazioni che si possano considerare prive di rischio di riciclaggio, per il rilevamento di un rischio non significativo viene sottolineata la necessità di un processo di valutazione che deve essere effettuato dal professionista senza tuttavia richiedere formalizzazione.
Il principio di proporzionalità riguardante le misure di adeguata verifica prevede che queste non siano applicate all'attività di sola redazione e trasmissione, o di sola trasmissione, delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti relativi all'amministrazione del personale ai sensi dell'art. 2 c. 1 L. 12/79. Sono quindi escluse tutte le attività, comprese quelle preliminari, legate alla redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, così come gli ulteriori adempimenti tributari correlati, come la trasmissione dei modelli F24.
Sono, quindi, da considerare a rischio non significativo le seguenti prestazioni:
- collegio sindacale;
- apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali;
- predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali;
- risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate;
- consulente tecnico di parte;
- funzioni di assistenza, difesa e rappresentanza innanzi ad una Autorità Giudiziale;
- funzioni di mediazione e arbitrato;
- incarichi che derivano da nomine giurisdizionali per le quali il professionista si interfaccia con l'autorità che ha provveduto alla nomina;
- incarichi di gestore della crisi e di esperto indipendente nell'ambito della composizione della crisi;
- incarichi professionali nel settore della formazione e dell'editoria;
- componente di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (OdV);
- predisposizione e/o invio telematico di pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad es. Registro delle Imprese).
- predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministeri competenti, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software).
- attività di assistenza tecnica e consulenza specialistica alla programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo, valutazione e supporto alla certificazione di risorse pubbliche, anche europee, nonché per l'esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei Programmi.
Per quanto riguarda le prestazioni professionali a rischio inerente poco significativo (grado di intensità 2), l'aggiornamento include ora l'“amministrazione di società” (in precedenza classificata come a rischio “abbastanza significativo”) mentre rimane classificata a rischio “poco significativo” la sola “consulenza” in materia tributaria. L’“assistenza” e la “rappresentanza” vengono incluse nella categoria di rischio “non significativo”. Rimane invariata, come unica prestazione a rischio “molto significativo”, la “consulenza in operazioni di finanza straordinaria”.
Andando, poi, alla valutazione del rischio in merito all'attività di “assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale” è prevista la possibilità di calcolare il rischio solo per il cliente, compilando esclusivamente la tabella A, come per “revisione legale” e “tenuta della contabilità”, senza dover valorizzare la tabella B, inerente agli aspetti connessi alla prestazione professionale.
Di notevole importanza è anche la sezione riguardante gli obblighi di adeguata verifica rafforzata quando il titolare effettivo è qualificato come Persona Politicamente Esposta (PPE). È specificato che il concetto di titolarità effettiva congiunta si applica non a tutti i casi in cui una PPE sia socio in affari con uno o più soggetti non PPE, ma esclusivamente ai casi in cui lo status di persona politicamente esposta derivi dalla titolarità congiunta di enti giuridici o da altri stretti rapporti d'affari con individui che ricoprono le cariche pubbliche indicate dal legislatore. Questi devono essere determinati secondo le indicazioni fornite dal decreto antiriciclaggio.
Con riferimento all'identificazione del titolare effettivo, le nuove regole tecniche stabiliscono che il professionista non è tenuto ad acquisire copia del documento identificativo dello stesso, in conformità con l'art. 19 c. 1, lett. b), che prevede “_la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze_”. Inoltre, in merito al titolare effettivo, sono stati inclusi riferimenti alla consultazione del Registro, attualmente “sospeso”.