Riduzione dei premi INAIL per l’anno 2025
L'INAIL, tramite la circolare n. 46 del 23.12.2024, ha fornito le istruzioni per applicare la riduzione dei premi per i settori che non sono stati coinvolti dalla riclassificazione delle tariffe del 2019. Si può applicare la riduzione ai premi speciali, calcolati sulla base dell'utilizzo di macchinari a raggi X, di cui alla L. 93/1958 e ai premi della gestione agricoltura, regolamentati dal titolo II del D.P.R. 1124/1965. Tuttavia, se nel corso dell’anno in corso dovesse esserci l’aggiornamento anche per queste tariffe, la riduzione non si applica.
Per quest’anno la riduzione è stabilita nella misura del 14,80% e i soggetti vengono selezionati facendo riferimento alla data in cui hanno iniziato l'attività. In merito invece ai criteri di applicazione, occorre fare riferimento all’andamento degli infortuni aziendali.
I criteri sono diversi a seconda che l’attività sia iniziata o meno da oltre un biennio:
- Attività iniziata da oltre un biennio: occorre mettere a confronto l'indice di gravità medio (IGM) con l'indice di gravità aziendale (IGA), al fine di tenere conto dell'andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 e per i contributi della Gestione agricoltura. Per quest’anno ci si rifà agli Indici di Gravità Media valevoli per il triennio 2023-2025 aggiornati con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL 2.08.2022, n. 176 approvata dal Decreto Interministeriale 20.09.2022;
- Attività iniziata da non oltre un biennio: la riduzione viene applicata ai soggetti che rispettano le norme relativa alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa apposita domanda. Questa va presentata entro il termine di scadenza del primo biennio di attività, con modalità online. Per quanto riguarda l’agricoltura, la domanda va presentata dagli interessati compilando l'apposito modulo di domanda "Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura". Il modulo va spedito tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale per l'organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it, la quale provvede a inserire l'avente diritto negli elenchi, da comunicare all'INPS. Si considerano iniziate da non oltre un biennio le attività iniziate dopo il 3.01.2023 e se l’istanza di riduzione è stata già presentata (e accolta) durante questo biennio, non occorre presentarne una nuova nel 2025 al fine di beneficiare della riduzione prevista del 14,80%.