
Pagamento dilazionato debiti contributivi INPS e INAIL
L’articolo 23 L. 203/2024 consente da quest’anno la dilazione fino a 60 rate dei debiti contributivi verso INPS e INAIL. In particolare è stato modificato l'art. 2, c. 11 D.L. 338/1989 (L. 389/1989) che disciplinava il pagamento rateale dei debiti contributivi dei soli INPS e INAIL, non affidati per il recupero all’Agenzia della Riscossione, dove in caso di richiesta di rateazione possono essere concesse dalle 24 alle 60 rate mensili.
Con il nuovo c. 11-bis all'art. 2 D.L. 338/1989 (L. 389/1989), è stata prevista una disciplina specifica relativa al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, esclusivamente da parte dell'INPS e dell'INAIL, per un massimo di 60 rate. Secondo le attuali disposizioni, l’INPS può concedere rateazioni fino a 24 rate mentre per estenderle fino a 36 è necessaria un’autorizzazione. È necessario invece l’intervento del Ministero del Lavoro (decreto) se si vuole estendere la rateazione fino a 60 rate.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (12.01.2025), il Ministero del Lavoro dopo aver consultato il Ministero dell’Economia, l’INPS e l’INAIL, dovrà emanare uno specifico decreto, mentre i requisiti, criteri e modalità di pagamento saranno definiti con successivi atti da parte degli enti coinvolti.
Rispetto a quanto stabilito dal comma 1, per coerenza, è previsto che dal 1.01.2025 per INPS e INAIL smette di applicarsi l’art. 116, c. 17 L. 388/2000, che disciplina, per gli enti, di cui all'art. 2, c. 11 D.L. 338/1989 (L. 389/1989), le possibilità di concedere la dilazione fino a 60 rate mensili dopo il decreto del Ministero del Lavoro. Questo perché appunto la materia verrà affrontata dai Cda degli Enti.
Secondo la Relazione tecnica allegata, da un lato vi sarà una semplificazione procedimentale a vantaggio del richiedente e allo stesso tempo vi sarà una riduzione dei costi amministrativi di gestione per INPS e INAIL. Si ricorda poi che nel momento in cui sia l’Agenzia della Riscossione a recuperare il debito, il contribuente ha la possibilità di ottenere una rateizzazione fino a 72 rate e, in caso di grave e comprovata situazione di difficoltà, estendere le rate fino a un massimo di 120 rate.