Ravvedimento dichiarazione

Ravvedimento dichiarazione di successione meno caro dallo scorso settembre

Per le successioni che si apriranno dal prossimo 1° gennaio 2025 (art. 9 comma 3 del DLgs. 18 settembre 2024 n. 139), ai sensi dell’art. 37 comma 1 del DLgs. 346/90, l’imposta sulle successioni sarà autoliquidata dal contribuente.

Quanto sopra indicato va visto insieme alle modifiche del DLgs. 87/2024 rilevanti ai fini in esame che trovano applicazione per le violazioni commesse dallo scorso 1° settembre 2024. Precisamente:

  • l’omessa dichiarazione viene ad essere sanzionata in misura fissa del 120% (e non più dal 120% al 240%) ex art. 50 del DLgs. 346/90;
  • la tardiva dichiarazione con ritardo contenuto nei 30 giorni, viene a essere sanzionata al 45% (e non più dal 60% al 120%) ex art. 50 del DLgs. 346/90;
  • l’infedele dichiarazione viene, anch’essa, ad essere sanzionata in misura fissa dell’80% (e non più dal 100% al 200%) ex art. 51 del DLgs. 346/90.

Si rileva che, anche prima del DLgs. 139/2024, i tributi collegati alla dichiarazione di successione, laddove questa comprenda diritti reali immobiliari vanno pagati in autoliquidazione entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa.

In merito ai tributi sopra citati, l’omesso/tardivo versamento è sanzionabile ex art. 13 del DLgs. 471/97, in misura pari al 25% o al 12,5% se il ritardo non supera i 90 giorni (o, nel sistema ante DLgs. 87/2024, in misura pari al 30% o al 15%).

Se si intende fruire del ravvedimento, non ci sono particolari problemi per i tributi collegati alla dichiarazione di successione: basta pagarli unitamente alle sanzioni ridotte e agli interessi legali (per i codici tributo e la compilazione del modello F24 vedasi la ris. Agenzia delle Entrate 25 marzo 2016 n. 16).

Le sanzioni ridotte da ravvedimento e gli interessi legali vanno indicati nella sezione VI quadro EF del modello di dichiarazione di successione. In merito alla dichiarazione di successione, occorre anche presentare o ripresentare la dichiarazione. 

L’art. 13 comma 2-ter del DLgs. 472/97, introdotto dal DLgs. 87/2024, prevede: “La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni”. Tale definizione potrebbe superare la prassi in base alla quale ove, come nel tributo successorio, non esista una previsione che consideri omessa la dichiarazione presentata oltre 90 giorni, il ravvedimento potrebbe avvenire anche oltre il sopra citato termine superando così la preclusione dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 (C.M. n. 180/1998, art. 13).

Rispetto a quanto sopra esposto occorre interpretare sistematicamente le modifiche apportate sia dal DLgs. 87/2024 sia dal DLgs. 139/2024. Infatti: 

  • per le dichiarazioni che avrebbero dovuto essere presentate dal 1° settembre 2024 in poi, il ravvedimento sulla tardiva dichiarazione potrà essere soggetto allo sbarramento temporale dei 90 giorni;
  •  l’imposta di successione andrà autoliquidata per le successioni che si apriranno dal prossimo 1° gennaio 2025, mentre per le successioni apertesi sino al 31 dicembre 2024 continuerà ad esserci la liquidazione d’ufficio (il contribuente dovrà “chiedere” il ravvedimento ex art. 13 comma 3 del DLgs. 472/97 e riceverà apposito avviso di liquidazione, richiesta che può ritenersi implicita nella presentazione o nella ripresentazione della dichiarazione di successione);
  •  per i tributi indiretti collegati alla dichiarazione di successione che comprende diritti reali immobiliari, c’è comunque l’autoliquidazione ma per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 occorre tenere conto della nuova entità delle sanzioni, anche per le violazioni di dichiarazione omessa/infedele.

L’imposta di successione può e potrà essere oggetto di ravvedimento se si tratta di dichiarazione infedele (con liquidazione d’ufficio o autoliquidazione a seconda della normativa applicabile), mentre per la dichiarazione omessa occorre verificare se, secondo la prassi, dopo il DLgs. 87/2024 continua a sussistere il limite temporale dei 90 giorni. Per ora non sono stati diramati chiarimenti specifici.

Categoria
dichiarazioni

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