detrazione

Detrazione su interventi non ancora realizzati

Prima della bozza della legge di bilancio attuale, il 31 dicembre 2024 rappresentava per molti contribuenti una data molto importante per quanto riguarda le detrazioni edilizie. Non essendo certi infatti della proroga o meno dei bonus, molti soggetti stavano valutando la convenienza di anticipare il sostenimento delle spese detraibili rispetto alla realizzazione dei lavori per i seguenti interventi:

  • ecobonus 50-65-70-75% di cui all’art. 14 commi da 1 a 2-quater del DL 63/2013, spettante sulle spese sostenute per interventi di efficienza energetica;
  • sismabonus 50-70-75-80-85% di cui all’art. 16 commi 1-bis e seguenti del DL 63/2013, spettante sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico;
  • ecosismabonus 80-85% di cui al comma 2-quater.1 dell’art. 14 del DL 63/2013, spettante in modo “congiunto”, in alternativa all’applicazione di agevolazioni separate, per quanto riguarda le spese relative all’efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico;
  • bonus casa del 50% sino a 96.000 euro di spesa, per le spese relative agli interventi edilizi di manutenzione, restauro e risanamento o ristrutturazione.

Come da sempre affermato dall’Agenzia delle Entrate, è il momento del sostenimento della spesa l’aspetto che rileva nella spettanza della detrazione e non la realizzazione dei lavori. Se ne deduce quindi che se la spesa è sostenuta nella finestra temporale agevolata, è possibile beneficiare della detrazione anche se i lavori vengono realizzati dopo tale periodo.

Per i soggetti privati che sostengono le spese detraibili, il momento di sostenimento della spesa coincide con il pagamento tramite bonifico parlante. Per i soggetti che sostengono invece le spese nell’esercizio di impresa, il principio da seguire è quello della competenza fiscale di cui all’art. 109 del TUIR. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/2022 ha ricordato, in riferimento al bonus previsto dall’art. 16-bis del TUIR ma applicabile anche agli altri interventi edilizi, che “In applicazione del criterio di cassa, la detrazione spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute [...] pertanto, anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati”.

Un soggetto che applica il criterio di cassa che paga le spese entro la fine dell’anno per interventi non ancora realizzati gode su tali interventi delle previsioni vigenti al 31.12.2024, a condizione ovviamente che l’intervento venga effettivamente realizzato.

A confermare quanto detto, si ricorda che a fine 2021 con il passaggio della detrazione bonus facciate dal 90% al 60%, l’Agenzia precisò che se il pagamento veniva effettuato entro il 31.12.2021 ma l’intervento veniva realizzato nel 2022, la detrazione spettava nella misura del 90%.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 29 novembre 2021 n. 16 (§ 1.2.2), anche se riferita al caso della fruizione dei bonus tramite le opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121 del DL 34/2020 e non mediante detrazione in dichiarazione dei redditi, precisò che in quanto “il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati”.

Categoria
bonus

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