cassetto fiscale

È possibile consultare e gestire gli avvisi bonari nel cassetto fiscale

Con il provvedimento n. 419815 del 19 novembre 2024, emanato in attuazione dell’art. 23 comma 3 del D.Lgs. 1/2024, l’Amministrazione finanziaria ha infatti stabilito le regole per l’accesso e l’utilizzo del servizio web relativo alla messa a disposizione, nell’area riservata del contribuente, di tali funzionalità.

È possibile quindi, consultare e gestire all’interno del “Cassetto fiscale” le comunicazioni emesse dall’Agenzia delle Entrate inerenti agli esiti della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72).

Si ricorda che il citato art. 23 ha previsto l’implementazione dei dati nel cassetto fiscale, disponendo che nell’area riservata siano disponibili per la consultazione e per l’estrazione, anche massiva, tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle Entrate che riguardano il contribuente, incusi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, e che i documenti siano accessibili e/o estraibili anche per gli intermediari delegati dai contribuenti.

Le comunicazioni nello specifico sono consultabili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale. La disponibilità del documento è comunicata mediante notifica nell’area riservata e, se il destinatario è una persona fisica, anche mediante un messaggio trasmesso tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 64-bis del D.Lgs. 82/2005 (app IO). La comunicazione è messa a disposizione dopo la sua consegna: se non è visualizzata, è consultabile previo inserimento dei relativi dati identificativi della stessa.

Per ogni comunicazione resa disponibile è possibile:

  • effettuare il pagamento dell’importo eventualmente richiesto con l’apposita funzionalità, procedendo a regolarizzare la posizione entro il termine indicato. Il versamento va effettuato, in unica soluzione, con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione e intestato al contribuente, identificato dal relativo codice fiscale. Nella procedura è richiesta l’indicazione del codice IBAN del conto di addebito, che va intestato, o cointestato con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente;
  • richiedere assistenza tramite CIVIS: il servizio consente di fornire chiarimenti sulle irregolarità rilevate, segnalando le ragioni per cui si ritiene non dovuto, in tutto o in parte, il pagamento.

Questi servizi possono essere utilizzati direttamente dai contribuenti a cui sono indirizzate le comunicazioni o dagli intermediari delegati all’utilizzo del servizio “Cassetto fiscale delegato”.

L’Agenzia attesta mediante distinte ricevute rese disponibili nell’area riservata: l’avvenuta ricezione della richiesta di addebito e l’esito della stessa; l’avvenuta acquisizione dell’istanza di assistenza tramite CIVIS e la conclusione della stessa. Gli intermediari devono informare tempestivamente i soggetti che hanno conferito loro la delega, fornendo loro le ricevute e le attestazioni rese disponibili a seguito delle richieste di addebito o di assistenza presentate.

Categoria
servizi telematici

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