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La riforma delle sanzioni tributarie

Le modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo si applicano, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 14 giugno 2024 n. 87, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, dove da un lato rendono il meccanismo meno gravoso nei confronti del contribuente ma dall’altro non consentono l’applicazione del favor rei. 

Dal 1° settembre quindi, per ravvedere gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle ritenute operate in agosto oppure dell’IVA mensile di agosto da versare il 16 settembre, la sanzione applicata sarà del 25%. È bene comunque ricordare che per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta del 12,5%. Per ravvedere invece le omesse o infedeli fatturazioni commesse a partire dal mese di settembre, la sanzione sarà del 70% con un minimo, per ciascuna operazione, di 300 euro in luogo dei precedenti 500 euro.

Come sempre, da una violazione generata da un’omessa/infedele fatturazione ne deriva una dichiarazione infedele per quanto riguarda il modello REDDITI 2025 e il modello IVA 2025. Per quanto riguarda l’IVA, il contribuente che non emette la fattura o genera corrispettivi più bassi, può sanare la posizione utilizzando il cumulo giuridico. Questo non opera però nel caso in cui il contribuente porti in detrazione IVA indetraibile, in quanto l’infedele dichiarazione assorbe la violazione a monte sull’indebita detrazione, trovando applicazione solamente la sanzione prevista dall’art. 5 del D.lgs. 471/97.

Per poter ravvedere l’infedele dichiarazione modello REDDITI 2024, IRAP 2024 o 770 2024, è necessario corrispondere la sanzione del 70% con minimo di 150 euro (250 euro per il 770). Dall’omessa dichiarazione deriva invece la sanzione fissa del 120% che deve essere versata entro i 90 giorni concessi per il ravvedimento. Sia per l’omessa dichiarazione sia per la dichiarazione infedele, senza ulteriori precisazioni, si dovrebbe applicare il ravvedimento semplificato (entro 90 giorni) previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 42/2012.

A prescindere dal ravvedimento operoso, è bene ricordare che si applica la sanzione del 75% se la dichiarazione omessa viene presentata prima di ogni controllo ed entro i termini di accertamento, mentre se si procede ad inviare una dichiarazione integrativa per sistemare la dichiarazione infedele prima di ogni controllo ed entro i termini di accertamento, la sanzione scende al 50% (minimo di 150 euro).

In merito all’istituto del cumulo giuridico (sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da 1/4 al doppio) si segnala che è possibile applicarlo in tutti i casi in cui con azioni multiple si commettono violazioni della stessa disposizione. Diversamente, se vengono commesse violazioni della stessa indole su più anni il cumulo opera sia con l’aumento dalla metà al triplo sia con l’aumento da un 1/4 al doppio. Infine, le somme oggetto di definizione al terzo delle sole sanzioni possono essere rateizzate in 8 rate trimestrali (16 rate se l’importo supera i 50.000 euro). 

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, se si procede a sistemare una violazione oltre l’anno oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, senza controlli, la sanzione sarà sempre ridotta a 1/7 del minimo. È possibile applicare il cumulo giuridico solo con riguardo alla singola imposta e al singolo periodo d’imposta.

Categoria
adempimenti

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