Il domicilio digitale speciale
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 7.10.2024 n. 379575 ha stabilito le modalità di comunicazione, variazione e revoca del domicilio digitale speciale oltre alle istruzioni utili a confermare o revocare l’indirizzo PEC, se lo stesso era già stato comunicato per consentire la notifica degli atti.
Come stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera n-ter), D.lgs. n. 82/2005, il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, utilizzabile per le comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
L’art. 1, D.lgs. n. 13/2024 introduce l’art. 60-ter nel D.P.R. n. 600/1973, rubricato “Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale” dove al comma 5 è stabilito che i soggetti di cui all’art. 6-quater del CAD hanno la possibilità di eleggere il domicilio digitale speciale presso cui ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione. Nella stessa norma era già stabilito che le modalità con cui eleggere il domicilio digitale speciale dovevano essere contenute in un futuro provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. L’art. 1, D.lgs. n. 13/2024, attuativo della legge delega fiscale (legge n. 111/2023), ha introdotto l’art. 26-bis consentendo anche all’agente della riscossione la possibilità di utilizzare i domicili digitali per notificare gli atti.
Il provvedimento qui esaminato, in attuazione dell’art. 60-ter, D.P.R. n. 600/1973, ha individuato le modalità di comunicazione, variazione e revoca, tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi al domicilio digitale speciale.
L’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione potranno servirsi del domicilio digitale per notificare le comunicazioni (anche con un diverso domicilio digitale indicato nell’INAD), notificare le cartelle di pagamento, gli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e le comunicazioni degli atti previsti dall’articolo 26-bis.
Il domicilio digitale speciale si elegge tramite la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Una prossima comunicazione stabilirà la data della messa a disposizione del servizio e dell’effettiva utilizzabilità dello stesso. Per l’attivazione, l’Agenzia delle Entrate invia un messaggio con un codice di verifica per abilitare il domicilio digitale speciale che, una volta inserito all’interno dell’area riservata dell’utente, conclude positivamente la verifica. Si deve seguire la stessa procedura anche per variare il domicilio digitale speciale registrato e confermare l’indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente comunicato. Senza tale conferma, infatti, l’indirizzo viene revocato.
La registrazione non si conclude positivamente se si usa un indirizzo PEC già associato ad un'altra persona per eleggere il proprio domicilio digitale speciale. Diversamente, se si elegge domicilio digitale speciale presso un indirizzo PEC di cui non si è titolari, la notifica si ritiene comunque valida e colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.
Il domicilio digitale speciale può essere eletto solamente da persone fisiche, professionisti e altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all’art. 6-quater, D.lgs. n. 82/2005.
Le persone i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nel portale INI-PEC, non possono eleggere domicilio digitale. Per questo motivo, il domicilio digitale previsto nel nuovo provvedimento non è più valido dal momento di registrazione del domicilio digitale su INI-PEC.