Domicilio fiscale: dove sono i rapporti affettivi e sociali
Assonime nella circ. n. 25/2024 ha esaminato i nuovi criteri per il riscontro della residenza fiscale delle persone fisiche in Italia (art. 2 del TUIR), derivanti dalla rivisitazione operata dal D.lgs. 209/2023, in attuazione della L. 111/2023.
Nella circolare Assonime si concentra in primo luogo sulla nuova nozione fiscale di domicilio come “luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”; in merito , è evidenziato come l’elaborazione di una precisa accezione fiscale di domicilio, da un lato, recida il legame con la nozione civilistica, connaturata alla scelta elettiva della persona, dall’altro, consenta di superare la questione della riconoscibilità della stessa da parte di soggetti terzi. Assonime precisa, che in ambito tributario, è sufficiente, che la scelta sia adeguatamente riconoscibile ex post; ciò anche sulla base delle condotte dell’individuo espressive del radicamento degli affetti e dei legami personali.
Potrebbe essere relativamente più facile determinare il luogo in cui sono presenti “in via principale” i rapporti affettivi e sociali che sono apprezzabili, evidenzia Assonime, anche sotto il profilo della loro significatività qualitativa.
La circ. n. 20/2024 dell’Agenzia delle Entrate proponeva un primo esempio di legame stretto con l’Italia con riguardo a una persona iscritta all’AIRE e con attività lavorativa all’estero che, tuttavia, mantiene a propria disposizione una casa in Italia, nella quale continua a rientrare nei fine settimana e dove trascorre alcuni periodi di pausa dal lavoro. Un altro esempio riguardava poi la compresenza di interessi familiari e professionali in più Stati; in tali circostanze, secondo l’Agenzia, rileva il maggiore numero di giorni di presenza fisica sul territorio dello Stato rispetto agli altri ordinamenti.
Nel solco dell’approccio casistico delineato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2024, l’Associazione evidenzia che le relazioni personali e sociali devono però essere segnalate da elementi fattuali, compresa la presenza significativa sul territorio dell’individuo e/o del suo nucleo familiare (o del nucleo familiare che riveste, per lo specifico periodo di imposta, maggiore rilevanza in termini comparativi e qualitativi, ad esempio, in ragione della presenza di figli minori), nonché attraverso l’utilizzo dei servizi e delle infrastrutture disponibili nel territorio dello Stato.
È rimasto invece inalterato il criterio della residenza civilistica, riconducibile al luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Al riguardo, viene evidenziato come l’integrazione di tale criterio non sia desumibile dal mero calcolo dei giorni di presenza della persona sul territorio dello Stato, essendo altresì rilevante la volontà del soggetto di rendere abituale la permanenza fisica in un dato luogo. Questo carattere soggettivo viene meno con il nuovo criterio della presenza fisica, integrato in ragione del solo fatto che la persona è presente nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta.
La modifica, evidenzia l’Associazione, è stata introdotta nell’ottica di attrarre dall’estero individui con professioni particolarmente mobili e/o di alto profilo professionale. Al riguardo, Assonime ricorda che la presenza fisica potrebbe garantire l’accesso alle agevolazioni fiscali nazionali, oltre che ai benefici convenzionali, senza richiedere le più complesse valutazioni che si rendono necessarie per la verifica degli alternativi criteri del domicilio e della residenza.
Assonime si sofferma altresì sul carattere “recessivo” dell’illustrato criterio della presenza rispetto alle c.d. tie breaker rules, individuate dall’art. 4 del modello OCSE al fine di dirimere i conflitti di residenza tra Stati. Non trovando corrispondenza in alcuna delle tie breaker rules convenzionali, il criterio della mera presenza fisica non può prevalere nella gestione dei conflitti di doppia residenza; tuttavia, lo stesso potrebbe dar vita a fattispecie inedite di conflitto. È il caso, ad esempio, dei lavoratori frontalieri, richiamato dalla stessa circ. n. 20/2024 dell’Agenzia delle Entrate; Assonime ipotizza che, in tale contesto, il richiamo alle tie breaker rules operato dall’Agenzia potrebbe autorizzare il contribuente coinvolto nel conflitto di doppia residenza a richiedere all’Amministrazione finanziaria, quanto meno in sede di controllo, di dare diretta applicazione alle tie breaker rules ordinariamente rimessa al confronto tra gli Stati contraenti.
Analoga soluzione dovrebbe operare, secondo Assonime, nel caso in cui il conflitto di residenza si determini in conseguenza dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, degradata, nella nuova formulazione dell’art. 2 del TUIR, a presunzione relativa.