Gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo
Una delle principali novità della riforma fiscale è rappresentata dall’obbligatorietà del contraddittorio preventivo, previsto dal nuovo art. 6-bis della L.212/2000. Dal 18 gennaio, gli atti autonomamente impugnabili davanti agli organi della giurisdizione tributaria dovranno essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo a pena di annullabilità. L’Amministrazione concede poi almeno 60 giorni al contribuente per eventuali controdeduzioni o per prendere visione degli atti del fascicolo.
Molte sono state le perplessità sollevate dagli operatori del settore, in quanto il legislatore è dovuto intervenire anche sul procedimento di accertamento delle imposte con il D.lgs. 13/2024, “aggiornando” queste norme con le novità del nuovo art. 6-bis della L. 212/2000. Per aver maggior chiarezza sul procedimento da seguire, fino alla pubblicazione del Decreto attuativo contenente tutte le casistiche di esclusione, le nuove regole sull’obbligatorietà del contraddittorio preventivo non si sono applicate. In questo modo, i cambiamenti sul contraddittorio sono operativi dallo stesso momento delle nuove regole sull’accertamento (30 aprile).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è intervenuto con Decreto del 24.04.2024, elencando gli atti dove il contraddittorio preventivo non è obbligatorio.
Atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati (art. 2): si tratta di atti che l’Agenzia delle Entrate emette dopo aver riscontrato delle violazioni incrociando elementi contenuti nelle banche dati.
- accertamenti parziali (artt. 41-bis D.P.R. 600/73 e 54, c. 5, D.P.R. 633/72);
- atti di recupero (art. 38-bis D.P.R. 600/73);
- atti emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di recuperare le somme affidate (ruoli, cartelle di pagamento);
- atti di intimazione per recuperare somme già accertate con atti autonomamente esecutivi ex art. 29 D.L. 78/2010 (compresi quelli emessi una volta decaduti da una rateazione);
- atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento ed irrogazione delle relative sanzioni di tasse automobilistiche erariali, tasse sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;
- accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali;
- avvisi di liquidazione per decadenza/recupero delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’imposta di consumo;
- avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa.
Atti di pronta liquidazione (art.3): sono atti notificati dopo controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi ricavabili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
- comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari) per imposte e IVA;
- avvisi di liquidazione dell’imposta/irrogazione delle sanzioni, per omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni;
- inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni.
Controllo formale (art.4): ogni atto emesso dopo un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d’imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati (art. 36-ter D.P.R. 600/73).