Entro il 31 ottobre il riversamento del credito di ricerca e sviluppo
Il 31 ottobre scade il termine ultimo per presentare la domanda per la procedura di riversamento del credito di ricerca e sviluppo. Questa speciale sanatoria, disciplinata dall’art. 5 commi 7-12 del DL 146/2021, fornisce la possibilità di regolarizzare le indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 effettuate sino al 22 ottobre 2021, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili, con stralcio delle sole sanzioni, degli interessi e la non punibilità per il delitto di indebita compensazione previsto all’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000.
Tale regolarizzazione è preclusa se il credito è frutto di condotte fraudolente, oggettivamente o soggettivamente simulate o di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti. Lo stesso vale se manca la documentazione strumentale a dimostrare il sostenimento delle spese.
Per le indebite compensazioni contenute in PVC consegnati dopo il 22 ottobre 2021 i contribuenti non sono tenuti a regolarizzare tutti i crediti contestati, ma possono scegliere di regolarizzarne solo alcuni (risposta Agenzia delle Entrate alla videoconferenza del 26 gennaio 2023).
È quindi, obbligatorio, il pagamento in un’unica soluzione qualora si intenda riversare crediti accertati con un atto di recupero o impositivo non definitivi al 22 ottobre 2021 o constatati a seguito di consegna di un PVC entro il 22 ottobre 2021. Il provv. 1° giugno 2022 n. 188987 § 8.3 ha implicitamente precisato che per “atto istruttorio” si deve intendere il PVC.
Il provv. Agenzia delle Entrate 1° giugno 2022 n. 188987 ammette la rateazione, invece, quando sia stato notificato un atto di recupero o un atto impositivo in data successiva al 22 ottobre 2021 o sia stato consegnato un PVC dopo il 22 ottobre 2021.
La domanda deve essere presentata solo una volta telematicamente entro il 31 ottobre 2024 direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato a Entratel (ex art. 3 comma 2-bis e 3 del DPR 322/98).
Gli intermediari devono rilasciare al soggetto interessato una copia cartacea del modello predisposto con modalità informatica e una copia dell’attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza.
Non è prevista l’integrazione di una domanda già trasmessa. Infatti per correzioni o integrazioni è richiesto l’invio di una nuova domanda nella quale si deve barrare la casella “Istanza sostitutiva” presente sul modello, il quale dovrà essere compilato in ogni quadro e inviato sempre entro il 31 ottobre 2024.
Una volta presentato il modello, si dovrà eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16 dicembre 2024 (senza avvalersi della compensazione), anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali (16 dicembre 2024, 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026). L’importo del credito deve essere riversato, mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 5 luglio 2022 n. 34. Nel caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi legali dal 17 dicembre 2024.
Le sanzioni e gli interessi già pagati a seguito di accertamento o contestazione del credito non possono essere scomputati (provv. Agenzia delle Entrate 1° giugno 2022 n. 188987).
Nel caso in cui non venga pagata una delle rate la procedura non si perfeziona e il residuo importo verrà iscritto a ruolo con sanzione del 30% e interessi con decorrenza 17 dicembre 2024.