Entro il 1° gennaio 2025 CIN per tutti
Il Ministero del Turismo con l’avviso pubblicato sul proprio sito, ha stabilito il termine per chiedere e ottenere il CIN viene fissato per tutti al 1° gennaio 2025. Va ricordato che il CIN è il codice identificativo nazionale di cui, in base all’art. 13-ter del DL 145/2023, devono dotarsi:
- le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o a contratti di locazione breve di cui all’art. 4 del DL 50/2017;
- le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Le norme sul CIN, ai sensi dell’art. 13-ter comma 15 del DL 145/2023, “si applicano a decorrere” dal 2 novembre 2024, che costituisce il sessantesimo giorno dopo la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell’Avviso del Ministero del Turismo che ha attestato l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico per l’assegnazione del CIN.
Per ottenere il CIN, l’interessato deve accedere tramite CIE o SPID, al portale disponibile sul sito del Ministero del Turismo, ove potrà visualizzare le strutture “associate” al proprio codice fiscale e richiedere il CIN dopo aver verificato i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e per i locatori attestato la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti individuati dall’art. 13-ter comma 7 del DL 145/2023.
Il sistema consente, quindi, di richiedere il CIN solo dopo aver già ottenuto il CIR (codice regionale), salva la possibilità di “Segnalare la struttura mancante” che comporta – si legge sul portale – l’invio di “una segnalazione alla Regione per procedere all’aggiornamento dei dati”.
Presupponendo questo “doppio passaggio”, il sistema presenta alcune criticità, come, ad esempio, quelle derivanti dal fatto che alcune Regioni non consentono di richiedere il CIN per immobili dati in locazione turistica (di durata superiore a 30 giorni). Inoltre, anche in ragione del legame tra la richiesta del CIN e quella del CIR, l’art. 13-ter comma 3 del DL 145/2023 individuava una serie di scadenze differenziate, per l’ottenimento del CIN, variabili a seconda del procedimento e del momento di ottenimento del CIN); (si veda “Scadenze variabili per richiedere il CIN” del 17 settembre 2024).
In particolare, come illustravano fino a ieri anche le FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Turismo:
- chi, alla data del 2 novembre 2024, fosse già in possesso del codice regionale, avrebbe avuto tempo fino al 1° gennaio 2025 per dotarsi del CIN;
- chi avesse ottenuto il codice regionale dopo il 2 novembre avrebbe avuto 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del CIR per ottenere il CIN. Ancora, chi non si fosse visto attribuire il CIR, pur avendolo chiesto, avrebbe avuto 10 giorni di tempo dal termine per la conclusione del procedimento.
Invece, per i titolari di strutture situate in Regioni che non prevedano il CIR o che non lo prevedano per quel tipo di struttura, il termine per ottenere il CIN sarebbe scaduto il 2 novembre 2024.
L’avviso pubblicato ieri sul sito del Ministero del Turismo, allo scopo di garantire “piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale” abolisce queste scadenze differenziate e, in modo condivisibile, fissa un termine unico per tutti: il 1° gennaio 2025.
Le “nuove” FAQ, aggiornate, risolvono un tema importante che non emergeva dall’avviso che ha spostato il termine al 1° gennaio. Il nuovo termine, per alcuni, potrebbe non configurare una proroga. Basti pensare al caso di chi ottenga il CIR il 15 dicembre 2024: in base alle “vecchie regole” avrebbe avuto tempo fino al 15 gennaio 2025 per ottenere il CIN (30 giorni dall’ottenimento del CIR). Le FAQ aggiornate spiegano che, in questo caso, continua ad applicarsi il termine “mobile” di 30 giorni dall’ottenimento del CIR; in pratica – si legge nella FAQ 3.2 – solo se “i 30 giorni scadono prima del 1° gennaio 2025, hai comunque tempo fino a quella data per ottenere il CIN”. Quindi, i “vecchi” termini sembra continuino ad operare tutte le volte in cui, in base a termini mobili, scadano oltre il 1° gennaio 2025.
Lo spostamento comunque, sembra riguardare esclusivamente il CIN, mentre gli obblighi di sicurezza sanciti dalle altre disposizioni contenute nell’art. 13-ter del DL 145/2023 ne sembrano escluse.