Delega unica agli intermediari
Con provvedimento del 2 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato la delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo quanto previsto dal decreto Adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024). Le deleghe già attive sono valide fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità, per il contribuente, di comunicare i dati relativi al conferimento di una nuova delega con le nuove modalità. In tal caso, se la nuova delega comunicata è conferita a un intermediario per il quale risulta una delega ancora attiva, quest’ultima si considera contestualmente revocata.
L'Agenzia ricorda che l’art. 21, D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, attuativo della legge delega fiscale, ha introdotto la possibilità per i contribuenti di delegare, con un modello unico, gli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, all’utilizzo di uno o più servizi on line resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il decreto ha, quindi, demandato a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità di realizzazione della semplificazione introdotta.
Il provvedimento sopra citato, nel dare attuazione alla norma, prevede che i dati relativi al conferimento della delega unica, il cui contenuto minimo è riportato nel fac-simile disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, possano essere comunicati all’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’attivazione, dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. I dati relativi al conferimento della delega possono essere comunicati anche dall’intermediario delegato mediante la trasmissione di un file xml firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA) realizzato con la Carta di Identità Elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In tale ultima ipotesi, la trasmissione del file avviene previa sottoscrizione del medesimo anche da parte dell’intermediario, con propria firma digitale.
La delega può essere comunicata dall’intermediario anche mediante l’erogazione ai propri assistiti di un servizio web che utilizza un particolare processo di FEA i cui requisiti sono descritti in apposita convenzione. Per garantire la piena consapevolezza, da parte del contribuente, in merito alle scelte effettuate, il provvedimento prevede che il delegante individui puntualmente i servizi che intende delegare. La delega può essere conferita al massimo a due intermediari.
Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e agevolare gli intermediari nella gestione delle deleghe, è stabilito un termine fisso di scadenza delle stesse (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita). Resta, in ogni caso, salva la possibilità di revoca anticipata da parte del contribuente o rinuncia da parte dell’intermediario a tutti i servizi delegati. In quest’ultimo caso, la rinuncia è comunicata esclusivamente in via telematica.
Il provvedimento, inoltre, indica le regole relative alla conservazione delle deleghe acquisite e ai controlli effettuati, da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche presso le sedi degli intermediari.